Ricorso Straordinario in Cassazione: Quando la Forma è Sostanza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riaccende i riflettori su un aspetto fondamentale della procedura penale: i requisiti di forma per l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti. Il caso in esame riguarda un ricorso straordinario cassazione, dichiarato inammissibile non per ragioni di merito, ma per un vizio procedurale che sottolinea l’imprescindibilità del ruolo del difensore qualificato. Questa decisione serve da monito sull’importanza di seguire scrupolosamente le norme che regolano le impugnazioni.
Il caso in esame: la richiesta di un detenuto
I fatti all’origine della pronuncia sono semplici. Un uomo, detenuto a seguito di una condanna definitiva, presentava personalmente un’istanza presso l’Ufficio matricola del carcere. Con tale atto, chiedeva la rideterminazione della pena inflittagli da una precedente sentenza della Corte di Cassazione, ritenendola eccessiva. Questa richiesta è stata qualificata giuridicamente come un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale.
La decisione sul ricorso straordinario in cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha deciso de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza formale, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della presunta eccessività della pena, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità che il ricorso non ha superato.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi, uno di carattere generale e uno, decisivo, di natura squisitamente tecnico-procedurale. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato talmente generico e aspecifico da non permettere di individuare con chiarezza le ragioni a suo sostegno. Tuttavia, la ragione dirimente dell’inammissibilità risiede in un vizio formale insuperabile. La Corte ha ribadito un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103): il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto personalmente dal condannato. La legge, modificando gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, ha stabilito che tale impugnazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e, soprattutto, iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale dell’atto da parte del detenuto ha quindi violato una norma procedurale fondamentale, rendendo l’impugnazione irricevibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre importanti spunti di riflessione. Sottolinea come, nel processo penale e in particolare davanti alla Suprema Corte, la forma non sia un mero orpello, ma una garanzia sostanziale. L’obbligo di avvalersi di un difensore cassazionista per un ricorso straordinario cassazione non è una limitazione del diritto di difesa, ma una sua piena attuazione. Assicura che l’impugnazione sia tecnicamente fondata, specifica e redatta da un professionista con le competenze necessarie per agire nel giudizio di legittimità. La decisione previene la presentazione di ricorsi esplorativi o infondati che ingolferebbero la macchina della giustizia e, al contempo, garantisce al condannato la migliore assistenza tecnica possibile per la tutela dei suoi diritti.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma del 2017, questo tipo di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono i requisiti formali per presentare un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.?
Il ricorso deve essere redatto e firmato da un avvocato cassazionista con procura speciale. Inoltre, non deve essere generico, ma deve specificare chiaramente le ragioni a suo sostegno per consentire al giudice di individuarle.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen. da COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 5/11/2021 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; RITENUTO IN FATTO
1.Con dichiarazione resa all’Ufficio matricola della Casa Circondariale di Secondigliano il 27/1/2024, il detenuto NOME COGNOME ha personalmente chiesto la rideterminazione della pena a lui inflitta con sentenza definitiva, resa il 5/11/202:1 dalla sesta sezion penale di questa Corte di cassazione, ritenendola eccessiva.
2.11 ricorso è inammissibile perché è stato proposto personalmente dal condannato e risulta talmente aspecifico da non consentire di individuare le ragioni poste a suo sostegno ; la decisione di inammissibilità può essere assunta de plano ex art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen.
E’ stato infatti precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’ 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5 – , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 – 01)
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 5 marzo 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
COGNOME
E is etta COGNOME