Ricorso straordinario 625-bis: Limiti e Inapplicabilità alle Decisioni della Sorveglianza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini applicativi del ricorso straordinario 625-bis del codice di procedura penale. Questo strumento, pensato per correggere errori di fatto nelle sentenze della Suprema Corte, non può essere utilizzato per contestare decisioni relative ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un decreto del Tribunale di sorveglianza, con cui era stata rigettata un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da un condannato. Quest’ultimo aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ma il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Non arrendendosi, il soggetto ha proposto un ulteriore rimedio: un ricorso straordinario 625-bis per la correzione di un presunto errore di fatto contenuto nella precedente sentenza di inammissibilità della stessa Corte. L’obiettivo era, di fatto, riaprire la discussione sulla misura alternativa negata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo secondo ricorso. La Corte ha stabilito che il rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. non è esperibile in questo specifico contesto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: L’ambito del ricorso straordinario 625-bis
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione del ricorso straordinario 625-bis. La norma stabilisce che questo strumento può avere ad oggetto esclusivamente le “pronunce di condanna”.
La Corte chiarisce che, con il termine “pronunce di condanna”, la legge intende riferirsi unicamente a quelle decisioni che comportano l’applicazione di una sanzione penale. Non vi rientrano, invece, i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza. Sebbene queste decisioni (come quelle sull’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la liberazione condizionale) incidano profondamente sulla libertà personale del condannato, non costituiscono l’applicazione di una sanzione penale nel senso stretto del termine.
A sostegno di questa interpretazione, la Corte richiama un proprio precedente consolidato (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020), confermando un orientamento giurisprudenziale rigoroso. L’errore di fatto emendabile con il ricorso straordinario deve riguardare una sentenza di merito che accerta la responsabilità penale e irroga una pena, non una decisione che regola le modalità di esecuzione della pena stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: il ricorso straordinario per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzato come un ulteriore grado di giudizio per contestare qualsiasi tipo di decisione della Cassazione.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Specificità del Rimedio: L’art. 625-bis c.p.p. non è una via percorribile per rimettere in discussione le decisioni della Cassazione in materia di esecuzione penale e misure alternative.
2. Chiarezza Processuale: Viene tracciata una linea netta tra le sentenze di condanna (emendabili tramite questo strumento) e le ordinanze della magistratura di sorveglianza (escluse).
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Proporre un ricorso al di fuori dei casi previsti espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Cassazione su un provvedimento della magistratura di sorveglianza?
No, secondo l’ordinanza, il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non è esperibile contro decisioni della Corte di Cassazione che riguardano provvedimenti dei giudici di sorveglianza, come quelli sull’affidamento in prova.
Cosa si intende per ‘pronunce di condanna’ ai fini dell’applicazione dell’art. 625-bis c.p.p.?
Per ‘pronunce di condanna’ si intendono esclusivamente le decisioni che applicano una sanzione penale. Non rientrano in questa categoria i provvedimenti che, pur incidendo sulla libertà personale, non costituiscono un’applicazione di pena, ma regolano la sua esecuzione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il 06/10/1951
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe questa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 9 novembre 2023 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato un’istanza di affidamento in prova avanzata dal predetto;
che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza da NOME COGNOME risulta inammissibile in quanto il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279413);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21- 44/42- Così deciso il mia gemme.