Ricorso senza Avvocato: le Conseguenze dell’Inammissibilità
Nel sistema processuale penale italiano, il ruolo del difensore è cruciale, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La presentazione di un ricorso senza avvocato dinanzi alla Corte di Cassazione solleva questioni fondamentali sui requisiti di ammissibilità degli atti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cardine: l’assistenza di un legale non è una facoltà, ma un obbligo procedurale, la cui violazione comporta conseguenze severe per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un’Impugnazione Personale
Il caso in esame nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, anziché avvalersi di un difensore legalmente abilitato, ha deciso di presentare personalmente il ricorso per Cassazione. Questo atto, sebbene possa sembrare un’espressione del diritto di difesa, si scontra con le precise norme che regolano il giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere procedurale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso senza Avvocato è Inammissibile?
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su due pilastri. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché proposto personalmente dall’interessato, senza la necessaria assistenza di un difensore. La legge processuale penale richiede, per il ricorso in Cassazione, una difesa tecnica qualificata, finalizzata a garantire che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate in modo giuridicamente corretto e pertinente. La mancanza di un avvocato costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il contenuto dell’impugnazione. In secondo luogo, i giudici hanno rilevato la manifesta infondatezza dell’impugnazione stessa, un elemento che rafforza la decisione di inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria trova il suo fondamento nell’art. 616 del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato anche la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, specificando che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, l’ignoranza delle regole processuali non è stata considerata una scusante valida.
Le Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa ordinanza riafferma con forza il principio dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio di Cassazione penale. La norma non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia e per la tutela dello stesso imputato, assicurando che le sue ragioni siano presentate nel modo più efficace possibile. La decisione serve anche da monito: il tentativo di agire personalmente in sedi così specializzate non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche, volte a disincentivare impugnazioni avventate che appesantiscono il sistema giudiziario. La sanzione pecuniaria, equitativamente fissata, sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera il rispetto delle regole processuali.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, il provvedimento chiarisce che il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’interessato, poiché la legge richiede la necessaria assistenza di un difensore.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La condanna al pagamento della sanzione è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/03/1996
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
“dato avviso alle pare
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile siccome proposto personalmente dall’interessato e senza quindi la necessaria assistenza di un difensore.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024