Ricorso Sentenza Patteggiamento: i Limiti secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso sentenza patteggiamento sia possibile solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge, escludendo doglianze generiche come il difetto di motivazione. Questa pronuncia offre un’importante occasione per chiarire quando e come si può contestare una sentenza frutto di un accordo sulla pena.
Il caso in esame: furto in abitazione e ricorso per cassazione
I fatti alla base della decisione riguardano un imputato condannato per furto in abitazione dal Tribunale di Treviso. La condanna non è stata il risultato di un processo ordinario, ma di una sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, che ha recepito l’accordo raggiunto tra la difesa e l’accusa.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sul presunto ‘difetto di motivazione’ della sentenza emessa dal Tribunale. Secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione.
Le motivazioni e i limiti del ricorso sentenza patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una discussione formale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Il legislatore ha volutamente ristretto le possibilità di impugnazione per le sentenze di patteggiamento, proprio perché esse nascono da un accordo tra le parti. L’idea è che, avendo l’imputato accettato la pena, non possa poi contestare la sentenza se non per vizi specifici e gravi.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il ‘difetto di motivazione’ non rientra nell’elenco dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis. Pertanto, lamentare che il giudice non abbia spiegato a sufficienza le ragioni della condanna non costituisce una base valida per un ricorso. La doglianza del ricorrente è stata quindi giudicata come estranea al novero dei motivi deducibili per questo tipo di rito speciale.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale della procedura penale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una significativa limitazione del proprio diritto di impugnazione. La decisione di ricorrere in Cassazione deve essere attentamente ponderata, poiché è possibile farlo solo per i motivi espressamente previsti dalla legge. Contestazioni generiche o relative a profili non contemplati dalla norma, come il difetto di motivazione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Contro quale tipo di sentenza è stato proposto il ricorso?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di furto in abitazione, emessa dal Tribunale di Treviso sulla base di un accordo tra le parti.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorrente lamentava il difetto di motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della decisione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo addotto (difetto di motivazione) non rientra tra quelli specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Treviso, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto in abitazione;
Considerato che il motivo proposto – con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione – esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2024