Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
ttato — evriso-a-14e-peFt4;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella d pubblica utilità;
considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubbli e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione del richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stess correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente si duole in ordine alla mancata sostituzione detentiva.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del ricorso alcuna del le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applica pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione de dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso applicazione della pena su richiesta.
Ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. pr ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, r equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
} I , consigliere estensore
Il Presidente