Ricorso Sentenza Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In un contesto giuridico in continua evoluzione, comprendere quando e come è possibile presentare un ricorso sentenza patteggiamento è fondamentale. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha ribadito la portata restrittiva della normativa introdotta nel 2017, dichiarando inammissibile un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione riguardo la responsabilità dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Perugia. L’imputato lamentava un vizio nella motivazione della sentenza, specificamente in relazione alla verifica della sua responsabilità penale. La doglianza, quindi, non riguardava un errore di diritto o un aspetto formale, ma entrava nel merito del ragionamento seguito dal giudice di primo grado per giungere alla condanna, seppur concordata tra le parti.
La Decisione sul Ricorso Sentenza Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, a causa della sua manifesta infondatezza. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017).
Secondo i giudici di legittimità, questa norma limita tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto circoscrivere il controllo della Cassazione a poche e specifiche ipotesi, escludendo un sindacato generale sulla motivazione della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che le uniche censure ammissibili contro una sentenza di patteggiamento sono quelle relative a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. La qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato erroneamente classificato.
3. L’illegalità della pena irrogata: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per tipo o misura.
Nel caso di specie, il motivo del ricorso – il vizio di motivazione sulla responsabilità – non rientra in nessuna di queste categorie. La Corte sottolinea che la doglianza del ricorrente non attiene a una ‘difformità’ tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice, né a un vizio del consenso. Inoltre, non viene contestata la qualificazione del fatto né si sostiene che la pena sia ‘illegale’ nei termini delineati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Jazouli n. 33040/2015).
Di conseguenza, il tentativo di far valere un vizio di motivazione si scontra con il chiaro dettato normativo, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Chi accetta di patteggiare non può, in un secondo momento, contestare la valutazione di responsabilità del giudice attraverso un ricorso per cassazione basato su vizi di motivazione. L’impugnazione è riservata a errori di diritto gravi e specifici, come quelli elencati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La decisione serve da monito: la scelta del rito alternativo deve essere ponderata, poiché preclude la possibilità di un riesame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla colpevolezza?
No, secondo l’ordinanza, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude che si possa ricorrere in Cassazione per un vizio di motivazione relativo alla verifica della responsabilità dell’imputato.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento secondo la legge?
I motivi ammessi sono limitati a questioni riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato (consenso viziato), l’errata qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 16/08/1986
avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
dito avviso alle prtj1.
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica della responsabilità dell’imputato, atteso che l’art. 448, co 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità de pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti alli espressione volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione d pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.