Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18429 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 01/01/2004
avverso la sentenza del 12/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona con sentenza del 12/02/2025 su concorde richiesta delle parti – applicava a Blignaoui Ossama la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, non emergendo dagli atti un quadro probatorio connotato da gravità, precisione e concordanza.
Il ricorso Ł inammissibile.
Ed invero, Ł articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di
cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME