Ricorso Regime Detentivo: Quando la Cassazione Non Può Entrare nel Merito
L’ordinanza n. 3635/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità in un ambito tanto delicato quanto quello delle misure detentive speciali. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso regime detentivo speciale, come quello previsto dall’art. 41-bis, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pericolosità del detenuto. L’esame della Corte è strettamente confinato alla verifica di eventuali violazioni di legge.
I Fatti del Caso: La Proroga del Regime Speciale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un detenuto, ritenuto esponente apicale di un’associazione criminale, avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva prorogato l’applicazione del regime detentivo speciale nei suoi confronti. Il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale, sostenendo che non sussistesse più una sua attuale pericolosità. A sostegno della sua tesi, adduceva argomenti quali la presunta dissoluzione del gruppo criminale di appartenenza, il numero limitato di colloqui con i familiari e l’invio di una lettera di dissociazione alle autorità competenti.
La Decisione della Corte e il ricorso regime detentivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta tra il controllo di legittimità, proprio della Cassazione, e la valutazione di merito, di competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
Gli Ermellini hanno sottolineato che, nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato, l’ambito del ricorso in sede di legittimità è più ristretto rispetto a quello ordinario. È ammesso solo per ‘violazione di legge’. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo alla persistenza della pericolosità sociale del detenuto. Il ricorrente, invece di denunciare un errore di diritto, aveva tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le argomentazioni difensive, qualificandole come censure di merito.
Distinzione tra Violazione di Legge e Valutazione di Merito
La Corte ha spiegato che criticare la ‘correttezza delle valutazioni della motivazione’ del Tribunale di Sorveglianza non equivale a denunciare una ‘violazione di legge’. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su elementi concreti, come i legami parentali del detenuto e la presenza di affiliati ancora in libertà, ritenendoli sufficienti a dimostrare la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. Contestare queste conclusioni significa entrare nel merito della decisione, cosa non consentita.
L’irrilevanza della Dissociazione non Collaborativa
Un punto cruciale riguarda la lettera di dissociazione inviata dal detenuto. La Corte ha implicitamente confermato l’orientamento secondo cui una tale dichiarazione, se non accompagnata da un effettivo e concreto percorso di collaborazione con la giustizia, non assume un rilievo decisivo e favorevole. Non è sufficiente a ritenere modificato il giudizio sulla pericolosità sociale che giustifica il regime speciale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale esecutiva: il giudizio di legittimità sul ricorso regime detentivo non è una terza istanza di merito. La difesa del detenuto deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto (es. l’applicazione di una norma errata) o di vizi logici talmente gravi da rendere la motivazione solo ‘apparente’. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione le valutazioni fattuali sulla pericolosità, sulla base di una diversa interpretazione degli elementi disponibili, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione sulla persistente pericolosità di un detenuto in regime speciale?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso la proroga del regime detentivo differenziato è ammesso solo per violazione di legge. Non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare nel merito gli elementi (come la pericolosità sociale o i legami criminali) già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
Una lettera di dissociazione inviata da un detenuto è sufficiente a modificare il giudizio sulla sua pericolosità?
Secondo la decisione in esame, una mera dichiarazione di dissociazione, non accompagnata da un concreto percorso di collaborazione con la giustizia, non è di per sé sufficiente a modificare il giudizio sulla pericolosità del detenuto e sui suoi legami con l’organizzazione criminale.
Qual è l’ambito di controllo della Cassazione in materia di ricorso regime detentivo speciale?
L’ambito è più ristretto rispetto ad altri procedimenti penali. Il controllo è limitato alla verifica che non vi sia stata una ‘violazione di legge’ da parte del giudice di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o inesistente (‘motivazione apparente’).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede d legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti em nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del mer ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze del indagine complessiva del Tribunale sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi era esponente apicale (la cui esistenza attuale il ricorso mette in discussione, ma sul punto ricordato quanto già scrisse questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 4059 del 12/01/2022, NOME, n. m., secondo cui “nelle ipotesi in cui la storia associativa del detenuto consolidata e notevolmente risalente nel tempo, come nel caso di NOME, eventuali modifiche degli assetti organizzativi e degli organismi di vertice dell’associazione di tipo mafi in cui gravita l’istante non assumono un rilievo favorevole nei suoi confronti, non incidendo suo ruolo consortile e non consentendo di ritenere modificato favor rei il giudizio di pericolo sociale sotteso all’originaria applicazione del regime detentivo speciale di cui all’art. 41- bis pen.”), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalit organizzata (il Tribunale ha valorizzato, a tal fine, i legami parentali e la presenza di aff libertà) e sulla rilevanza, per la decisione, del numero limitato di colloqui con i familiar detenuto ha inteso sostenere e della scelta della dissociazione, che sarebbe dimostrata da una lettera inviata dal detenuto alla D.N.ARAGIONE_SOCIALE. ed alla D.D.A. di RAGIONE_SOCIALE (pag. 6 del ricorso), accompagnata, però, da un percorso di collaborazione; in definitiva, il ricorso, lungi dal rest nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formula dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.