Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FARES( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., l’estinzione della pena inflittagli con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano in data 12 febbraio 2008, erroneamente determinata con l’applicazione della recidiva specifica, in realtà insussistente perché fondata sulla consumazione del reato giudicato con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001, già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
A ragione della decisione osserva che la pena inflitta per il reato oggetto della la condanna del Tribunale di Bolzano in data 12 febbraio 2008 è stata correttamente calcolata perché il reato posto a fondamento della recidiva specifica è stato commesso nel periodo tra il 17 dicembre 2006 ed il 15 marzo 2007, quindi
prima del temine quinquennale decorrente dal giorno 11 ottobre 2002, data di irrevocabilità della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001.
Ai fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rileva la data di consumazione del reato e non quella di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui denuncia violazione degli articoli in 447, comma 2, cod. proc. pen. 99 e 106 cod. pen. 25 Cost. e 7 Cedu.
Lamenta che l’ordinanza impugnata ha negato l ‘ invocata estinzione della pena considerando ostativa la recidiva specifica trascurando che tale ultimo istituto era stato erroneamente applicato per un reato estinto ai sensi dell’articolo 445 comma 2, cod. proc. pen.
A quest ‘ ultimo proposito evidenzia che il ricorrente, nei cinque anni successivi all’ irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena per il precedente reato, giudicato con sentenza di applicazione pena del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in data 9 ottobre 2001, non ne aveva commessi altri. Deve essere, pertanto, dichiarata la non esecutività dell’ ordine di carcerazione per intervenuta estinzione della pena ex art. 172 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si verte in un’ipotesi di estinzione della pena e, a mente dell’art. 676, commi 1 e 2, in relazione all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell’esecuzione de plano , senza formalità e senza che venga fissata l’udienza di comparizione delle parti per l’espletamento del contraddittorio.
In via generale e impregiudicato ogni futuro accertamento sul caso concreto compete dunque al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sull’estinzione della pena procedendo con il rito discipliNOME dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 – 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell’incidente di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un’udienza camerale.
Nel caso in esame, NOME COGNOME aveva avanzato istanza di accertamento dell’estinzione della pena detentiva
A fronte di tale prospettazione, il G.i.p. del Tribunale di Bolzano ha emesso de plano il sopra indicato provvedimento che ha rigettato la richiesta; non si però la fase dell’opposizione, avendo NOME COGNOME proposto avverso quell’atto ricorso immediato per cassazione: ricorso che non può, tuttavia, dare luogo all’esame dei motivi dedotti poiché in tale materia il legislatore ha – con il richiamo del rito di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. – previsto la fase dell’opposizione onde consentire la rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che ha emesso l’originario provvedimento inaudita altera parte, giudice che, a differenza di quello di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che le parti non sono state ancora in grado di sottoporre a un giudice di merito.
Il ricorso non deve essere dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell’atto di impugnazione per la piena osservanza dell’indicato principio generale, di cui l’ultimo comma dell’art. 568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 257006 – 01), non apparendo consentaneo al citato principio far discendere l’effetto della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dall’erronea qualificazione della stessa, anche per non pregiudicare la possibilità – stabilita dall’ordinamento – che i destinatari del provvedimento de plano abbiano una seconda pronuncia di merito all’esito del loro concorso effettivo al procedimento e, comunque, della fase camerale partecipata in cui abbiano avuto piena facoltà di svolgere le proprie difese.
Qualificato il ricorso come opposizione, si deve, quindi, procedere alla conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, affinché venga espletata la relativa fase, ai sensi degli artt. 676, commi i. E 2, 667, comma 4, e 666 cod. Proc. Pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
Così deciso, in Roma 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME