Ricorso Pubblico Ministero: La Cassazione si Pronuncia sull’Impugnazione di un’Ordinanza
L’ordinamento giuridico italiano affida al Pubblico Ministero il compito fondamentale di vegliare sull’osservanza delle leggi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su questo ruolo, esaminando un ricorso del Pubblico Ministero presentato contro una decisione del Giudice di Pace. Questo caso, pur non entrando nel merito di una complessa vicenda criminale, offre spunti cruciali sulla corretta applicazione delle norme procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Cagliari. Sebbene i dettagli specifici del provvedimento non siano oggetto della decisione della Suprema Corte, il fulcro della questione risiede nella successiva reazione della Procura della Repubblica. Ritenendo che l’ordinanza del giudice onorario fosse viziata da un’errata applicazione della legge processuale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
L’atto di impugnazione sollevava, quindi, una questione di pura legittimità, contestando non la valutazione dei fatti, ma il modo in cui il Giudice di Pace aveva interpretato e applicato le regole che governano il processo penale.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso del Pubblico Ministero. L’intervento della Procura in questi contesti è espressione del principio di legalità, che impone a tale organo di agire a tutela della corretta applicazione della legge, anche quando ciò comporti la contestazione di un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria.
La Suprema Corte, attraverso la sua ordinanza, ha esaminato le doglianze presentate dalla Procura, concentrandosi sui poteri di impugnazione riconosciuti a quest’ultima e sui limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del Giudice di Pace.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha ribadito che il Pubblico Ministero è titolare del potere di impugnare tutti i provvedimenti del giudice che egli ritenga non conformi alla legge, salvo i casi in cui tale potere sia espressamente escluso. Questo principio vale anche per le decisioni emesse dal Giudice di Pace. L’esercizio di tale potere non è discrezionale, ma doveroso, in quanto mira a garantire l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale e a correggere eventuali errori procedurali che potrebbero inficiare la validità del giudizio. La decisione sottolinea come il controllo di legittimità esercitato dalla Cassazione, attivato dal ricorso del PM, sia essenziale per assicurare la coerenza e la certezza del diritto, anche nelle controversie di minore entità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in esame riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il ruolo del Pubblico Ministero come custode della legalità. Anche quando la controversia è di competenza del Giudice di Pace, la Procura della Repubblica ha il potere e il dovere di intervenire attraverso gli strumenti di impugnazione per sanare eventuali violazioni di legge. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza del rispetto rigoroso delle norme procedurali in ogni fase e grado del giudizio, a garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte e della corretta amministrazione della giustizia.
Il Pubblico Ministero può impugnare una decisione del Giudice di Pace?
Sì, il Pubblico Ministero ha il potere di proporre ricorso avverso i provvedimenti del Giudice di Pace che ritiene viziati da violazioni di legge, agendo come garante della corretta applicazione delle norme.
Qual è lo scopo del ricorso del Pubblico Ministero in questi casi?
Lo scopo è assicurare l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, correggendo errori procedurali e garantendo il rispetto del principio di legalità anche nei procedimenti di competenza del giudice onorario.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha implicitamente confermato la legittimità dell’azione del Pubblico Ministero, ribadendo l’importanza del suo ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge processuale penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19976 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nei confronti di:
NOME
avverso l’ordinanza del 03/01/2025 del GIUDICE COGNOME di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
163/RG. 4491
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caglia
avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Cagliari il 3 gennaio 2025;
esaminati gli atti;
considerato il ricorso inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non è qualificabile
abnorme non determinando alcuna stasi del procedimento dovendosi ritenere che il Giudice di
pace, restituendo gli atti al Pubblico ministero per l’iscrizione dell’indagato nel registr
avesse implicitamente disposto la sua previa identificazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 5/05/2025