Ricorso del Pubblico Ministero: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’analisi dei documenti giudiziari, come un’ordinanza della Corte di Cassazione, ci offre uno spaccato fondamentale del funzionamento della giustizia. In questo caso, esaminiamo un provvedimento che tratta un ricorso del Pubblico Ministero, un atto che evidenzia il ruolo attivo dell’accusa nel garantire la corretta applicazione della legge, anche dopo la sentenza di primo grado.
I Dati Essenziali del Provvedimento
L’ordinanza in esame proviene dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione. Il documento riporta informazioni cruciali per inquadrare il procedimento: il Presidente del collegio giudicante, il Giudice Relatore (incaricato di esporre il caso) e la data dell’udienza. Questi elementi, pur essendo formali, scandiscono il percorso processuale e ne garantiscono la trasparenza e la regolarità.
Le Parti Coinvolte e l’Oggetto del Ricorso
Il procedimento nasce dal ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo. L’appello è diretto contro una sentenza emessa dallo stesso Tribunale in una data precedente e riguarda un procedimento penale a carico di due individui. È significativo che a impugnare la sentenza sia l’organo dell’accusa: ciò suggerisce che la Procura non abbia ritenuto la decisione del primo giudice conforme alla legge o alla giustizia, magari per una valutazione errata dei fatti, una qualificazione giuridica non corretta del reato o una pena ritenuta inadeguata.
La Corte di Cassazione, in questa fase, non riesamina i fatti, ma è chiamata a valutare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e di procedura.
Le Motivazioni
Il documento analizzato, per sua natura di ordinanza interlocutoria e di avviso di udienza, non entra nel merito della questione e, pertanto, non espone le motivazioni alla base della decisione finale. Le motivazioni si riferiscono al ragionamento giuridico che la Corte svilupperà nella sentenza che definirà il ricorso. Questo provvedimento si limita a registrare l’avvio del procedimento dinanzi alla Corte Suprema, indicando le parti coinvolte e l’atto impugnato, e ad attestare che si è tenuta l’udienza con la relazione del Consigliere incaricato.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di carattere puramente procedurale. Il documento attesta che il ricorso del Pubblico Ministero è stato formalmente ricevuto e trattato in udienza. L’esito del giudizio, che stabilirà se la sentenza del Tribunale di Palermo verrà confermata, annullata o modificata, dipenderà dall’analisi che la Corte di Cassazione ha svolto e che verrà dettagliata nella sentenza finale, la quale conterrà le motivazioni complete della decisione.
Chi ha presentato ricorso in questo procedimento?
Il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Contro quale provvedimento è stato presentato il ricorso?
Il ricorso è stato presentato avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 20/09/2024.
Qual è la funzione di questa ordinanza?
Questa ordinanza attesta che il ricorso è stato portato all’attenzione della Corte di Cassazione, che è stata fissata un’udienza in cui le parti sono state avvisate e che è stata sentita la relazione del giudice consigliere. Non contiene la decisione finale sul merito del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16799 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16799 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento penale a carico di: NOME nato a PALERMO il 26/11/1968 NOME nato a PALERMO il 23/01/1998
avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria
incompetenza per materia indicando quale giudice competente a decidere il processo instaurato a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME il Giudice di Pace di Palermo
Rilevato che con il ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge in relazione
decisione assunta in merito all’incompetenza dichiarata;
Rilevato che la difesa con la memoria pervenuta in data 27 febbraio 2025 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato;
Rilevato che ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza che dichiara
l’incompetenza non è impugnabile e che sul punto è previsto solo che sia sollevato il conflitto
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che la natura pubblica del ricorrente non comporta la condanna al pagamento
delle spese processuali né al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 6/3/2025