Ricorso post mortem: La Cassazione conferma l’inammissibilità
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la possibilità di presentare un ricorso post mortem da parte del difensore. La vicenda trae origine da un appello proposto dopo il decesso dell’imputata, con l’obiettivo di ottenere un proscioglimento pieno per evitare le conseguenze patrimoniali di una confisca a danno degli eredi. La Suprema Corte ha fornito una risposta netta, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento.
Il Fatto: Morte dell’Imputata e Ricorso del Difensore
Il caso riguarda un’imputata per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La Corte di Appello di Bari, preso atto del decesso dell’interessata, aveva dichiarato di non doversi procedere per morte del reo. Tuttavia, la stessa Corte aveva confermato la misura della confisca disposta in precedenza.
Nonostante il decesso della sua assistita, il difensore decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era ambizioso: ottenere un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Una simile pronuncia avrebbe avuto l’effetto di annullare la confisca, con un evidente beneficio patrimoniale per gli eredi.
La questione di legittimazione del ricorso post mortem
Il nodo centrale della questione, dunque, non riguardava il merito delle accuse, ma un aspetto puramente processuale: può un avvocato, il cui mandato è intrinsecamente legato alla persona del suo assistito, continuare ad agire in giudizio dopo la sua morte? La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha sollevato proprio questo dubbio, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Difetto di Legittimazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: la morte dell’imputato estingue il rapporto processuale. L’imputato cessa di essere un soggetto del procedimento e, con lui, vengono meno tutti i rapporti che da esso dipendono, incluso il mandato conferito al difensore.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il difensore non possiede una legittimazione autonoma a impugnare. Egli agisce in nome e per conto del suo cliente. Una volta che il cliente viene a mancare, il potere di rappresentanza si estingue. Di conseguenza, un ricorso presentato dopo il decesso dell’imputato è viziato da un insanabile difetto di legittimazione.
I giudici hanno inoltre precisato che questa regola non ammette deroghe, neppure quando l’impugnazione mira a tutelare interessi patrimoniali degli eredi. Questi ultimi, se del caso, hanno a disposizione altri strumenti giuridici per far valere le proprie ragioni, ma non possono ‘ereditare’ la posizione processuale penale del defunto.
La Corte ha anche chiarito un altro aspetto importante: la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna alle spese. Né la parte privata, che non è più un soggetto processuale, né il difensore, che non è considerato ‘parte’ nel processo e non è soggetto al principio della soccombenza, possono essere destinatari di tale statuizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico e di fondamentale importanza. Stabilisce in modo inequivocabile che il processo penale è strettamente personale e termina con la morte del reo. L’avvocato non può proseguire l’azione legale, neanche per le conseguenze civili o patrimoniali della sentenza. Gli eredi che si ritengano lesi da provvedimenti come la confisca dovranno percorrere altre vie legali, ma non possono intervenire nel procedimento penale conclusosi per il decesso del loro dante causa. La decisione riafferma la netta distinzione tra i soggetti del processo e i ruoli che essi ricoprono, chiudendo la porta a qualsiasi tentativo di ‘successione’ nella posizione di imputato.
Può un avvocato presentare ricorso dopo la morte del proprio assistito?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso proposto dopo la morte dell’imputato è inammissibile per difetto di legittimazione, poiché il decesso estingue il rapporto processuale e, con esso, il mandato del difensore.
Perché il ricorso del difensore è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché l’imputata, essendo deceduta prima della presentazione del ricorso, non era più un soggetto del rapporto processuale. Di conseguenza, il difensore non aveva più la legittimazione per agire in suo nome, non essendo egli stesso una parte del processo.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese per il difensore o per gli eredi?
No. L’ordinanza chiarisce che la declaratoria di inammissibilità non può comportare la condanna alle spese né della parte privata (ormai non più soggetto processuale) né del difensore, il quale non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che la Corte di appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confront NOME COGNOME COGNOME i reati dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per morte del reo;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso il difensore ha lamentato il mancato prosciogliment della sua assistita ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. con nocumento agli eredi sotto il patrimoniale essendo stata confermata la confisca;
Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto dopo la morte dell’imputato, è inammissibile p difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difes tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 – 01 e Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285291-01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente