Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15744 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AIDONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
— da — to avviso alle parti; I
u ita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
In data 13.12.2023, avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione il difensore nell’interesse di NOME COGNOME, risultato deceduto in data 22.09.2023.
L’impugnazione proposta dopo la morte dell’imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, senza condanna, però, alle spese e all’ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.