Ricorso post concordato: la Cassazione ne sancisce i limiti
L’istituto del concordato sui motivi di appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un importante strumento per definire il processo in modo più celere. Tuttavia, quali sono i limiti di impugnazione successivi a tale accordo? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito quando un ricorso post concordato debba essere considerato inammissibile, rafforzando la natura dispositiva e definitiva dell’accordo tra le parti.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Tale sentenza era stata emessa proprio all’esito di un ‘concordato sui motivi di appello’. Nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente decideva di adire la Corte di Cassazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto, in particolare la configurabilità del reato previsto dall’art. 337 del codice penale.
La questione giuridica del ricorso post concordato
Il punto centrale della questione è se, una volta raggiunto un accordo in appello, sia ancora possibile presentare un ricorso in Cassazione per contestare aspetti che erano oggetto implicito o esplicito di tale patto. La difesa dell’imputato ha tentato di rimettere in discussione la qualificazione del reato, un elemento fondamentale del giudizio di merito.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla portata della rinuncia implicita nell’adesione al concordato e a definire i confini del successivo giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura ‘de plano’, ovvero senza udienza. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’accordo sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a sollevare nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Questo vale anche per le questioni che sarebbero rilevabili d’ufficio.
L’unica eccezione a questa regola ferrea è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale. Poiché nel caso di specie la censura non riguardava la legalità della pena, ma la qualificazione giuridica del fatto – un punto che si deve considerare ‘coperto’ dall’accordo – il ricorso non poteva essere accolto. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 6, n. 41254 del 2019) per sottolineare come l’accordo cristallizzi la situazione processuale sui punti concordati, precludendo future contestazioni.
Conclusioni
La decisione in commento conferma la natura ‘tombale’ del concordato sui motivi di appello per le questioni che ne formano oggetto. Le parti che scelgono questa via processuale devono essere pienamente consapevoli di rinunciare a qualsiasi ulteriore contestazione in sede di legittimità, ad eccezione del caso estremo di una pena non conforme alla legge. Questa pronuncia rafforza l’efficienza del sistema giudiziario, garantendo che gli accordi processuali raggiungano il loro scopo deflattivo e non vengano utilizzati come meri passaggi interlocutori. L’esito per il ricorrente è stato la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un ‘concordato sui motivi di appello’?
No, di norma non è possibile. Secondo l’ordinanza, l’accordo tra le parti implica la rinuncia a presentare un ricorso sui punti che sono stati oggetto del concordato stesso.
Esiste un’eccezione a questa regola di inammissibilità?
Sì, la Corte di Cassazione specifica che l’unica eccezione ammessa per un ricorso post concordato è quella relativa all’irrogazione di una pena illegale. Qualsiasi altra doglianza, anche se rilevabile d’ufficio, è preclusa.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso non ammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLL
E dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
E
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione y<avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto – nel caso di specie la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. – in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 – Rv. 277196);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere esten are
Il Presidente