Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato ad Assisi il 10/12/1985
avverso la sentenza del 15/12/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 15 dicembre 2022, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata a titolo di continuazione rispetto alla pena inflitta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia con sentenza del 23 luglio 2019.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 129, 444 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e aspecifico; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche
del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
Peraltro il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall’altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, Rv. 214637).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consiglière estensore
1La Presidente