Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Genova il 12/3/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione, meglio precisato in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen. e alla determinazione della pena oggetto dell’accordo.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall’art comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione
della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del f e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta suss nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di rico sull’eventuale presenza di cause di proscioglimento e sulla determinazione della pena sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di c nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 MAGGIO 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presi ente
NOME COGNOME
ràni