Ricorso Personale in Cassazione: Perché è Inammissibile
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso personale presentato dall’imputato. A seguito delle modifiche legislative, in particolare della legge n. 103/2017, la possibilità per l’imputato di agire direttamente in Cassazione è stata esclusa, rendendo obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per la validità degli atti processuali nel giudizio di legittimità.
Il caso in esame: dal concordato in appello al ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, accogliendo un concordato sulla pena tra le parti, aveva riformato una precedente decisione del GUP. La pena per l’imputato era stata rideterminata in tre anni di reclusione e duemila euro di multa, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato ha deciso di presentare personalmente ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, contestava il mancato riconoscimento di un’ulteriore attenuante, prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale.
La decisione della Corte: il divieto di ricorso personale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione sollevata. La ragione è puramente procedurale e si fonda su una modifica normativa di fondamentale importanza.
Le motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa norma ha introdotto una regola perentoria: l’imputato non può più presentare personalmente il ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che questa modifica esclude categoricamente la possibilità di un esercizio diretto del diritto di impugnazione da parte dell’interessato. A supporto di questa interpretazione, vengono citati precedenti giurisprudenziali consolidati che confermano come, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, l’assistenza tecnica di un difensore specializzato sia diventata un requisito indispensabile per adire la Corte di Cassazione. La mancanza di tale requisito vizia insanabilmente il ricorso, impedendo al giudice di esaminarne il contenuto.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle Ammende, non essendo state ravvisate ragioni per un esonero. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di rispettare le forme e i requisiti procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità, dove il tecnicismo giuridico è elevato e la presenza di un difensore qualificato è imposta dalla legge per garantire la corretta e valida proposizione del ricorso.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, a seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, salvo che non vi siano ragioni di esonero, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Perché è stata introdotta questa limitazione al ricorso personale?
La norma mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Corte di Cassazione, che svolge una funzione di nomofilachia (assicurare la corretta e uniforme interpretazione della legge). La presenza di un difensore specializzato è considerata essenziale per una corretta formulazione dei motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46102 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Roma DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 9/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena formulato dalle parti e in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 19/12/22, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta al COGNOME in relazione i delitti ascrittigli in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del
diritto d’impugnazione da parte dell’interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271334).
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 15 settembre 2023
Il Presidente
Il AVV_NOTAIO estensore