Ricorso personale inammissibile: le regole ferree della Cassazione
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise, specialmente quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ci ricorda l’importanza del patrocinio legale qualificato, evidenziando come un ricorso personale inammissibile non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche procedurali e le loro implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza della Corte di Appello. In quella sede, il giudice aveva parzialmente riformato una precedente decisione: aveva dichiarato estinti per rimessione della querela i reati di furto contestati all’imputato e, concedendo le attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena per gli altri reati residui in un anno e quattro mesi di reclusione.
Contro questa sentenza, l’imputato decideva di agire personalmente, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione senza l’assistenza di un legale.
La Decisione della Corte: il ricorso personale inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere il tentativo dell’imputato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate, ma si ferma a un controllo preliminare di natura procedurale. La Corte ha rilevato un vizio insanabile nella modalità di presentazione dell’impugnazione, che ne ha decretato l’immediata reiezione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, nel procedimento penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. L’imputato, quindi, non ha la facoltà di presentare personalmente l’atto di impugnazione.
La presentazione diretta da parte dell’imputato costituisce una causa di inammissibilità che il giudice è tenuto a rilevare. La Corte ha quindi agito in conformità con la legge, dichiarando il ricorso personale inammissibile.
Le conseguenze di tale declaratoria sono state duplici e gravose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Come prassi, chi soccombe nel giudizio di cassazione è tenuto a farsi carico delle spese del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha inflitto al ricorrente anche una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa condanna aggiuntiva si fonda sul principio, ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, secondo cui il ricorrente non può essere considerato esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ignorare una regola procedurale così fondamentale come quella sul patrocinio obbligatorio in Cassazione è considerata una negligenza che merita una sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito chiaro sull’importanza delle forme nel processo penale. Il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise, pensate per garantire l’ordine e la correttezza del procedimento. Il ‘fai-da-te’ legale, specialmente nel complesso e tecnico giudizio di Cassazione, non è un’opzione praticabile. La figura dell’avvocato cassazionista non è un mero orpello, ma un requisito essenziale imposto dalla legge a pena di inammissibilità. Questa decisione riafferma che il tentativo di scavalcare tale requisito non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il cittadino a ulteriori costi, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un danno economico.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione penale?
No, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver agito senza colpa.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse considerarsi esente da colpa nell’aver presentato un ricorso inammissibile. La legge richiede una specifica forma per l’appello in Cassazione, e l’averla ignorata presentando personalmente il ricorso costituisce una negligenza che giustifica la sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati furto contestati ai capi 1) e 3) perché es per rimessione della querela e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta per gli altri reati ascrittigli misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sens dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta ::.-2! –sonalmente dall’imputato (art. 613 cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
estensore Il Consigl
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Il Presidente