Ricorso Personale Inammissibile: la Cassazione Ribadisce le Regole
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale inammissibile da parte dell’imputato. La vicenda trae origine dalla contestazione di un imputato riguardo alla nomina del suo difensore d’ufficio, ritenuto incompatibile. Tuttavia, la Corte ha bloccato il ricorso sul nascere per una ragione puramente procedurale, offrendo un importante chiarimento sulle modalità di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, insoddisfatto del difensore d’ufficio nominatogli dal Tribunale di Matera, decideva di agire personalmente. Presentava un ricorso per cassazione, lamentando una presunta incompatibilità del legale a ricoprire l’incarico. L’imputato, agendo in prima persona e senza l’ausilio di un avvocato, sottoponeva la questione direttamente alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Personale Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito della presunta incompatibilità del difensore. La decisione si basa su due pilastri procedurali ben definiti.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che il provvedimento del Tribunale relativo alla nomina di un difensore d’ufficio non è, di per sé, un atto che può essere impugnato direttamente in Cassazione.
Il punto cruciale, però, risiede nella modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha evidenziato come l’appello sia stato proposto personalmente dall’imputato, una pratica non più consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla modifica apportata all’articolo 613 del codice di procedura penale dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa riforma ha introdotto una regola stringente: i ricorsi in Cassazione in materia penale devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Questa modifica legislativa ha di fatto eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il proprio ricorso. Lo scopo del legislatore era quello di elevare la qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, garantendo che i motivi di ricorso fossero redatti con la competenza specialistica necessaria per il giudizio di legittimità, che verte su questioni di diritto e non di fatto.
La Corte, pertanto, ha applicato rigorosamente la norma, dichiarando il ricorso inammissibile proprio perché proveniente direttamente dalla parte privata e non da un legale abilitato. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità, commisurata al grado di colpa del ricorrente nell’aver attivato un procedimento senza rispettarne i presupposti legali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione in ambito penale è un percorso tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato specializzato. L’era in cui l’imputato poteva presentare personalmente le proprie doglianze alla Suprema Corte è terminata con la riforma del 2017. Qualsiasi tentativo di bypassare questa regola si scontra con una dichiarazione di ricorso personale inammissibile, comportando non solo il mancato esame del merito della questione, ma anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in un procedimento penale?
No. A seguito della modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103/2017, l’imputato non è più legittimato a proporre personalmente il ricorso. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Il provvedimento di nomina di un difensore d’ufficio è sempre impugnabile in Cassazione?
No. La Corte ha specificato che, oltre al difetto di legittimazione del ricorrente, anche la natura del provvedimento impugnato (la nomina di un difensore d’ufficio) non lo rendeva di per sé un atto appellabile davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47889 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso per cassazione il ricorrente si duole, personalmente, del provvedimento del Tribunale di Matera inerente alla nomina di un difensore di ufficio, che egli assume essere incompatibile ad assumere l’incarico.
Oltre al fatto che il provvedimento del Tribunale non è impugnabile, il ricorso è inammissibile anche perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023.