Ricorso Personale Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’impossibilità per l’imputato di presentare personalmente ricorso presso la Suprema Corte. La decisione evidenzia le conseguenze di un ricorso personale inammissibile, che non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di rispettare le formalità procedurali, specialmente quelle introdotte dalle recenti riforme legislative.
Il Caso in Esame
I fatti traggono origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Senza l’assistenza di un legale abilitato, il soggetto ha presentato direttamente ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere una revisione della pronuncia di secondo grado. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa preclusione normativa.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Personale Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere procedurale. La decisione si basa sull’applicazione diretta dell’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017).
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un presupposto formale insuperabile. La legge, a seguito della riforma, non consente più all’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Tale facoltà è riservata esclusivamente ai difensori iscritti nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. L’obiettivo della norma è quello di garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, la quale ha una funzione di nomofilachia, ovvero di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
La Corte ha specificato che, data la palese inammissibilità, la questione poteva essere decisa con una procedura semplificata, senza udienza pubblica e con trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il versamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce con forza che l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali rigorose. Il divieto di ricorso personale inammissibile sottolinea il ruolo cruciale del difensore tecnico, l’unico soggetto autorizzato a redigere e presentare l’atto di impugnazione. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte è indispensabile affidarsi a un avvocato specializzato, al fine di evitare non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di onerose sanzioni economiche.
Può un imputato presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale ad opera della legge n. 103 del 2017, l’imputato non può più proporre personalmente ricorso in Cassazione. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Qual è stata la sanzione pecuniaria applicata in questo specifico caso?
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente, oltre al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avv>eglle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da GLYPH NOME contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 18 giugno 2024 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
Il Consi ere estensore
GLYPH
Il Presidente