Ricorso Personale Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità del Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15024 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: l’impossibilità per l’imputato di presentare personalmente ricorso presso la Suprema Corte. Questa decisione sottolinea le conseguenze dirette della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha reso il ricorso personale inammissibile, con importanti implicazioni per l’imputato, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 15 maggio 2023. L’imputato, agendo in prima persona e senza l’ausilio di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado direttamente in Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa preclusione normativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Personale Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere procedurale. La decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017). Tale norma, al fine di garantire un’adeguata professionalità tecnica nella redazione degli atti destinati alla Suprema Corte, ha escluso la possibilità per l’imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso. Di conseguenza, l’atto presentato è stato giudicato privo di un requisito fondamentale per la sua validità.
Le Motivazioni della Pronuncia
Il cuore della motivazione risiede nella chiara disposizione dell’art. 613 del codice di procedura penale. I giudici hanno specificato che, a seguito della modifica legislativa, il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale da parte dell’imputato rende l’atto processuale irrimediabilmente nullo e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha inoltre stabilito che tale inammissibilità deve essere dichiarata con una procedura semplificata, senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Infine, richiamando l’articolo 616 del medesimo codice, la Corte ha derivato dall’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente a due obbligazioni pecuniarie: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, ritenuta congrua e fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione nel processo penale è un percorso tecnico che richiede necessariamente l’assistenza di un legale specializzato. La regola che rende il ricorso personale inammissibile non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità volta a tutelare la funzione stessa della Corte come giudice di legittimità. Per l’imputato, tentare di agire autonomamente in questa fase non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come dimostra la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. È quindi fondamentale affidarsi sempre a un difensore abilitato per impugnare una sentenza dinanzi alla Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il ricorso personale dell’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile con una procedura semplificata, senza esaminare il merito della questione. L’atto è considerato processualmente nullo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso personale inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
d o avviso
j ede parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da GLYPH NOME COGNOME contro la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 15/05/2023 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente