Ricorso Personale Inammissibile: Perché Non Ci si Può Difendere da Soli in Cassazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, numero 3041 del 2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il divieto per l’imputato di presentare personalmente ricorso davanti alla Suprema Corte. Questo caso evidenzia come un ricorso personale inammissibile non solo venga respinto senza esame nel merito, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per un individuo indagato per reati legati agli stupefacenti, previsti dagli articoli 73 e 74 del d.P.R. 309/1990. Insoddisfatto della decisione, l’indagato decideva di agire in autonomia, proponendo personalmente ricorso per cassazione avverso tale provvedimento. È importante sottolineare che il ricorso è stato presentato senza la formulazione di specifici motivi di diritto, un elemento che, sebbene non sia stato il fulcro della decisione, denota un approccio non tecnico all’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, data l’evidenza della causa di inammissibilità. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi del Ricorso Personale Inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, nella sua formulazione attuale introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Viene quindi esplicitamente esclusa la possibilità per l’imputato di presentare personalmente l’impugnazione.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una punizione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, la legge presume che ogni cittadino sia a conoscenza delle regole processuali fondamentali, e l’ignoranza di una norma così chiara non può essere usata come scusante.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono basate su un’applicazione diretta della normativa vigente. I giudici hanno evidenziato che la regola che impone l’assistenza di un difensore specializzato per il giudizio di cassazione (il cosiddetto ‘patrocinio obbligatorio’) non è un mero formalismo. Essa è posta a garanzia della serietà e della tecnicità del ricorso, dato che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a valutare la corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità). Un ricorso personale inammissibile, redatto da un soggetto non qualificato, molto probabilmente mancherebbe di quella struttura tecnica necessaria per consentire alla Corte di svolgere la propria funzione. La legge, escludendo il ricorso personale, mira a prevenire la presentazione di impugnazioni infondate o formulate in modo errato, che ingolferebbero inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La sentenza in esame è un monito chiaro: il percorso verso la Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente la guida di un professionista qualificato. L’idea di ‘fare da sé’ in un ambito così tecnico e complesso come il giudizio di legittimità non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche sanzioni economiche. Questa pronuncia rafforza il ruolo essenziale dell’avvocato cassazionista come filtro di tecnicità e garante della corretta instaurazione del contraddittorio nel più alto grado di giudizio penale. Per i cittadini, la lezione è di affidarsi sempre a un legale competente, specialmente quando la posta in gioco è la libertà personale.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la legge (art. 613, comma 1, c.p.p.) esclude espressamente la possibilità per l’imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione, richiedendo che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte senza essere esaminato nel merito. La legge prevede che tale declaratoria avvenga senza formalità, data l’evidenza del vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3041 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza la formulazione di motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell’imputato. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l’impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, considerata la causa di inammissibilità, tale da giustificare la procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/11/2023