Ricorso Personale Inammissibile: Perché l’Assistenza di un Avvocato è Obbligatoria in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma richiede obbligatoriamente l’assistenza di un difensore abilitato. Questa decisione evidenzia come un ricorso personale inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche significative per chi lo propone, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
I Fatti del Caso: dalla Revoca della Semilibertà al Ricorso
La vicenda trae origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà a un soggetto condannato. Insoddisfatto di tale decisione, l’interessato decideva di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione. Confidava, probabilmente, di poter esporre le proprie ragioni direttamente ai giudici supremi, riservandosi di far depositare ulteriori motivi dal proprio difensore in un secondo momento. Tuttavia, questi motivi aggiuntivi non sono mai stati presentati.
La Questione del Ricorso Personale Inammissibile
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della revoca della semilibertà, ma un vizio procedurale insuperabile. La Corte di Cassazione ha trattato il caso con una procedura semplificata, detta de plano, prevista quando l’esito del ricorso appare scontato. La legge, in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il fatto che il ricorrente abbia agito personalmente ha reso il suo ricorso personale inammissibile per un difetto di legittimazione, ovvero per la mancanza della qualifica richiesta dalla legge per compiere quell’atto.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in questi casi, la parte privata che ha proposto il ricorso venga condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la norma impone anche il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata a meno che non si dimostri che l’errore sia avvenuto senza colpa, un’ipotesi che la Corte ha escluso nel caso di specie, come chiarito da una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Nel caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un’interpretazione letterale e rigorosa della normativa processuale. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato di presentare personalmente ricorso è stata eliminata per garantire la tecnicità e la specificità richieste per un’impugnazione davanti alla Suprema Corte. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge, e non un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti. Per questo, la legge impone il filtro di un professionista qualificato.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché proposto in violazione di una norma inderogabile, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. L’assenza della firma di un difensore ha configurato un “difetto di legittimazione” del ricorrente, rendendo l’impugnazione irricevibile.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza fondamentale della difesa tecnica nel processo penale, specialmente nelle fasi di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tentare di agire personalmente, senza l’ausilio di un avvocato, non solo è un’azione destinata al fallimento dal punto di vista procedurale, ma espone anche a sanzioni economiche rilevanti. La decisione riafferma che le regole processuali non sono meri formalismi, ma garanzie per il corretto funzionamento della giustizia, che richiedono competenza e professionalità specifiche. Chiunque intenda contestare un provvedimento giudiziario deve necessariamente affidarsi a un legale per evitare che le proprie ragioni, anche se potenzialmente fondate nel merito, vengano respinte per un vizio di forma.
Un privato cittadino può presentare personalmente ricorso in Cassazione in materia penale?
No. In base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La presentazione personale da parte dell’interessato rende il ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “difetto di legittimazione del ricorrente”, poiché è stato proposto personalmente dall’interessato e non tramite un difensore, in violazione diretta di quanto prescritto dalla legge processuale penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 03/11/1980
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa della semilibertà cui era stato ammesso NOME COGNOME dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 07/09/2023.
Ricorre per cassazione personalmente NOME COGNOME chiedendo di annullare il provvedimento e riservando ulteriori motivi da parte del difensore; motivi che non risultan essere stati depositati.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novel e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 61 comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024