Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sente 29/4/2022, in epigrafe indicata, con la quale il la Corte d’appello di Firenze ha confer del Tribunale di Pisa di condanna per furto pluriaggravato (fatto del 19/9/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che poteva essere dichiara formalità ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, del legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmen che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infond della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sopr per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte i consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica pe delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dell difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professiona dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravv ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024