Ricorso Personale in Cassazione: Quando la Legge Non Ammette Fai-da-Te
Il sistema giudiziario italiano, specialmente ai suoi vertici, è governato da regole procedurali rigorose, pensate per garantire la qualità e la tecnicità del dibattito legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce uno di questi principi cardine: l’inammissibilità del ricorso personale in Cassazione in ambito penale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la rappresentanza di un avvocato abilitato sia non solo opportuna, ma obbligatoria, dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, non riguarda il merito della questione, ma una caratteristica formale dell’atto di impugnazione: esso è stato proposto e sottoscritto personalmente dall’imputato, senza l’assistenza e la firma di un difensore.
L’Inammissibilità del Ricorso Personale in Cassazione
Arrivato dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici hanno rilevato immediatamente il vizio procedurale. La normativa processuale penale stabilisce infatti che, per il giudizio di cassazione, l’imputato debba essere obbligatoriamente assistito da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione. La presentazione diretta dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione insanabile di questa regola.
La decisione della Corte è stata presa de plano, ovvero in modo sommario e senza necessità di un’udienza di discussione, proprio perché il difetto era evidente e non lasciava spazio a interpretazioni.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. I giudici hanno semplicemente constatato che il ricorso era stato presentato personalmente dall’imputato, un fatto che, di per sé, ne determina l’inammissibilità. Non è stato necessario entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, poiché il vizio formale ha precluso ogni possibile valutazione del contenuto. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata duplice. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il giudizio di Cassazione non è una sede per iniziative personali, ma un procedimento ad alto tasso tecnico che richiede necessariamente la competenza di un legale specializzato. Affidarsi a un professionista non è solo una scelta, ma un requisito indispensabile per poter accedere alla giustizia di legittimità.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza, il ricorso per cassazione in materia penale presentato personalmente dall’imputato deve essere dichiarato inammissibile. È obbligatoria l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Come si evince dal provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte ha deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte ha preso la sua decisione in modo sommario e senza la necessità di una pubblica udienza, poiché il motivo di inammissibilità (la presentazione del ricorso da parte dell’imputato e non da un avvocato) era talmente evidente da non richiedere alcuna discussione o approfondimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
sopa i;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso presentato da COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile de plano, essendo stato proposto personalmente dall’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am de.