Il Ricorso Personale in Cassazione: Una Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso personale in Cassazione è una facoltà che, dal 2017, non è più consentita all’imputato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con fermezza questa regola, evidenziando le gravi conseguenze procedurali ed economiche per chi la ignora. Analizziamo insieme un caso concreto per comprendere appieno la portata di questa norma e perché l’assistenza di un avvocato cassazionista sia oggi indispensabile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Finito Male
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, riformando parzialmente una decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per un reato e prosciolto lo stesso e un’altra co-imputata per un’altra accusa, a seguito di intervenuta remissione di querela.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, compivano un errore fatale: depositavano gli atti personalmente, senza avvalersi di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sul ricorso personale
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si è basata su un presupposto puramente procedurale, ma invalicabile: la violazione delle norme che regolano la presentazione del ricorso davanti alla Suprema Corte. Come conseguenza diretta, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è tanto sintetica quanto perentoria. La Corte ha richiamato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103 del 2017). Questa riforma, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha eliminato la possibilità per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
L’impatto della Riforma Orlando
Prima di questa modifica, l’imputato poteva, in linea di principio, redigere e firmare il proprio ricorso. Oggi, invece, la legge stabilisce che l’atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché i ricorsi in esame erano stati depositati nel novembre 2017, quindi dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione dell’inammissibilità.
Carenza di Interesse a Ricorrere
In aggiunta, la Corte ha sottolineato un ulteriore profilo di inammissibilità per una delle ricorrenti: la carenza di interesse. Essendo stata assolta nel giudizio d’appello, non aveva un interesse giuridicamente rilevante a impugnare la sentenza, un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali per chiunque affronti un procedimento penale.
La prima è l’assoluta necessità di affidarsi a professionisti qualificati, specialmente nei gradi più alti di giudizio. Le norme procedurali sono complesse e in continua evoluzione; un errore, come quello di presentare un ricorso personale in Cassazione, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
La seconda lezione riguarda le conseguenze economiche. Un ricorso inammissibile non solo è inutile, ma comporta anche una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a tremila euro. Affidarsi a un avvocato specializzato non è solo una garanzia di professionalità, ma anche un modo per evitare costi imprevisti e sanzioni severe.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017), il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Un imputato che è stato assolto può presentare ricorso?
Generalmente, l’imputato assolto non ha un interesse giuridico a impugnare la sentenza. L’interesse a ricorrere sorge solo quando si potrebbe ottenere una pronuncia più favorevole. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato la carenza di interesse per l’imputata che era già stata assolta in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
letti i ricorsi degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME e COGNOME NOME ricorrono personalmente (il primo articolando due ricorsi) avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 2 ottobre 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 23 novembre 2011, ha confermato l’affermazione di responsabilità del primo in ordine al reato di cui al capo D), con revoca della pena sospesa e della non menzione concesse con la sentenza di primo grado e prosciolto entrambi in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica per intervenuta remissione di querela.
Deducono ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.
I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti dagli imputati personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.1:1.2017 e, dunque, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell’imputato in cassazione).
E tanto a prescindere dalla carenza di interesse a ricorrere dell’imputata COGNOME NOME, assolta con la sentenza impugnata.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 luglio 2024
Il Consigli COGNOME ensore COGNOME
Il Presidente