Ricorso Personale in Cassazione: Perché è Sempre Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale in cassazione da parte dell’imputato non è più ammesso nel nostro ordinamento. Questa decisione, sebbene di natura procedurale, ha implicazioni pratiche significative per chiunque affronti l’ultimo grado di giudizio penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Trento. L’individuo, agendo in prima persona e senza l’assistenza di un legale abilitato, ha tentato di portare le proprie ragioni direttamente davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, nota come trattazione camerale non partecipata, prevista per i casi di manifesta inammissibilità.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: il Divieto del Ricorso Personale in Cassazione
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su una precisa disposizione di legge. L’articolo 613 del codice di procedura penale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso per cassazione.
La norma attuale richiede che l’atto di impugnazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa scelta legislativa mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. L’intervento di un professionista specializzato è considerato indispensabile per assicurare che il ricorso si concentri esclusivamente sulle violazioni di legge, unico oggetto del giudizio di cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento ormai consolidato. Le implicazioni pratiche sono chiare: chiunque intenda impugnare una sentenza penale di secondo grado deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Qualsiasi tentativo di presentare un ricorso personale in cassazione è destinato a fallire, comportando non solo l’impossibilità di far esaminare le proprie ragioni, ma anche la condanna automatica al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa regola sottolinea la natura altamente tecnica del giudizio di legittimità e la necessità di una difesa qualificata per accedervi.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No, a seguito della riforma dell’art. 613 del codice di procedura penale, l’imputato non può più proporre personalmente ricorso in cassazione. L’atto deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Qual è la ragione di questo divieto?
La legge richiede l’intervento di un difensore specializzato per garantire la tecnicità e la pertinenza del ricorso, che può essere proposto solo per motivi di legittimità (cioè per violazioni di legge) e non per un riesame dei fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato,,..s.te-istraire parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME COGNOME contro la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 24/05/2022 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 22 marzo 2024
re estensore GLYPH Il Consi
Il Presidente