Ricorso Personale in Cassazione: Una Scelta Inammissibile
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali rappresentano le fondamenta su cui si regge l’intero sistema. Ignorarle o interpretarle erroneamente può avere conseguenze drastiche, come la preclusione della possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso personale in Cassazione non è più una via percorribile per l’imputato. Vediamo perché.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di impugnare tale decisione presentando personalmente ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’imputato, agendo in prima persona e senza l’ausilio di un legale, ha redatto e depositato l’atto, sperando di ottenere una revisione del suo caso.
La Regola sull’Inammissibilità del Ricorso Personale in Cassazione
Il cuore della questione risiede in una specifica norma del codice di procedura penale: l’articolo 613. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017, questa norma ha stabilito un requisito non derogabile per la presentazione del ricorso per cassazione. La legge ora prevede espressamente che l’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. 
Questo significa che la parte privata (l’imputato) non ha più la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La norma mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, dato che il giudizio di cassazione non riguarda il riesame dei fatti, ma unicamente la corretta applicazione delle norme di diritto, un compito che richiede una specifica competenza legale.
La Procedura Semplificata ‘de plano’
Data la natura manifesta del vizio procedurale – la mancanza della firma di un avvocato cassazionista – la Corte ha potuto applicare l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, ma sulla base dei soli atti depositati.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e inequivocabile. I giudici hanno sottolineato che la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato non è un mero formalismo, ma un requisito di ammissibilità essenziale. La sua assenza costituisce un vizio originario dell’atto introduttivo che impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale con il giudice dell’impugnazione. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata sul punto, confermando che la riforma del 2017 ha eliminato ogni possibilità per l’imputato di agire personalmente in questa sede.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il percorso verso la Corte di Cassazione è strettamente regolamentato e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato specializzato. Tentare di procedere autonomamente non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative.
 
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione e l’atto viene rigettato per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso personale in Cassazione ritenuto inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, giudicata congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 5326  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Intagliatore NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 04/07/2022;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato Intagliatore COGNOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legg giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, or 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01). La causa originaria dell’inammissibilità no consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di v dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
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