Ricorso personale in Cassazione: Perché è Inammissibile se Fatto dall’Imputato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3042 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale presentato direttamente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori come unico soggetto legittimato a proporre tale impugnazione. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione Diretta
Un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990), ha deciso di impugnare l’ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la misura restrittiva. L’aspetto cruciale della vicenda è che l’indagato ha presentato il ricorso per cassazione personalmente, senza l’assistenza di un legale e, per di più, senza formulare alcun motivo a sostegno della sua impugnazione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Personale è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si basa su una regola procedurale chiara e inderogabile, introdotta con una riforma legislativa del 2017. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
Analisi della Normativa Applicata
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La legge esclude esplicitamente la possibilità per la parte privata (l’imputato) di presentare personalmente l’atto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che la norma in vigore, applicabile ratione temporis al caso di specie, non lascia spazio a interpretazioni. La legge del 2017 ha lo scopo di assicurare un elevato livello di tecnicismo e professionalità nei ricorsi presentati alla Suprema Corte, filtro ultimo della legalità nel nostro ordinamento.
L’inammissibilità è stata dichiarata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., “senza formalità”, proprio perché proposta da un soggetto non legittimato. Questo significa che il vizio era talmente evidente da non richiedere alcuna udienza o contraddittorio.
Inoltre, i giudici hanno applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro, ritenendo che il ricorrente non avesse agito “senza colpa” nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: la procedura per il ricorso in Cassazione è estremamente rigorosa e non ammette improvvisazioni. L’esclusione del ricorso personale per l’imputato non è una mera formalità, ma una garanzia di tecnicità giuridica. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. La sentenza chiarisce che, in base alla normativa vigente (art. 613 cod. proc. pen. come modificato nel 2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, escludendo la possibilità di un ricorso personale da parte dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene proposto da un soggetto non legittimato, come l’imputato stesso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza formalità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione a causa di un vizio procedurale insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3042 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Catania ha conferm l’ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 con la quale il Giudice per le inda preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura della cus cautelare in carcere a carico dell’indagato, in relazione ai reati di cui ag e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto personalmente ricorso cassazione, senza la formulazione di motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell’imputato. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l’impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, considerata la causa di inammissibilità, tale da giustificare la procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/11/2023