Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 30 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 16 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 14 settembre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute ed applicate le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida a due motivi con cui censura violazione di legge: 1) in ragione del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, num. 4, cod. pen.; 2) con il secondo motivo argomenta la contrarietà a Costituzione della necessità del ministero di Difensore per proporre ricorso di legittimità, in conseguenza sollecitando la RAGIONE_SOCIALE ad investire della questione la Consulta.
Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell’imputato avverso sentenza adottata successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, è appena il caso di rammentare che le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già – assai condivisibilmente – ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità va pronunciata «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023.