Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/07/2004 in MAROCCO
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE di Appello di TORINO, che, in parziale riforma della sentenza resa in data 17 aprile 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Torino e appellata da NOME, riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni due e mesi otto di reclusione e 700,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
// In particolare, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., il vizio di motivazione relativamente il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza la necessaria personalizzazione della sanzione come imposto dall’art. 133 cod. pen., nel caso di specie tenendo in massimo conto la giovanissima età del ricorrente.
2. Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. Infatti, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. pro.
pen., per effetto della legge 23 giugno 2017 n.103, l’atto di ricorso per cassazione dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb
speciale della Corte di cassazione.
Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di
provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
(In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità
sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv.272010-01). Il Collegio intende ribadire anche in questa sede quanto ritenuto dal massimo consesso della Suprema Corte.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025
Il consigliere relatore
Il Presid nte