Ricorso Personale in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma le sue modalità sono regolate da precise norme procedurali che ne garantiscono il corretto funzionamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di queste regole, in particolare per quanto riguarda il ricorso personale in Cassazione. Il caso in esame evidenzia come, dopo la riforma del 2017, la presentazione di un ricorso da parte del diretto interessato, senza l’assistenza di un legale abilitato, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Decisione del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, che aveva respinto le istanze presentate da un soggetto per ottenere misure alternative alla detenzione, quali l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare. Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di impugnare tale provvedimento, presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione e chiedendo una rivalutazione delle sue istanze.
La Disciplina del Ricorso Personale in Cassazione
Il punto cruciale della vicenda risiede nelle modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha infatti rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall’interessato. Questo atto viola palesemente quanto disposto dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Questa normativa stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. La presentazione di un ricorso personale in Cassazione da parte dell’imputato o del condannato non è più permessa, rappresentando un’ipotesi di “difetto di legittimazione” del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, applicando la procedura semplificata “de plano” prevista per i casi di manifesta inammissibilità, ha rigettato il ricorso. La motivazione è netta e si fonda sulla violazione dell’art. 613 c.p.p. La Corte ha sottolineato che l’impugnazione era stata presentata personalmente dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, e contro un provvedimento emesso anch’esso sotto il vigore della nuova disciplina. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista rendeva il ricorso irricevibile, impedendo qualsiasi esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: il processo di Cassazione, per la sua natura e tecnicità, richiede obbligatoriamente l’intervento di un professionista qualificato, e il tentativo di agire personalmente non solo è inefficace, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “difetto di legittimazione”, poiché il ricorrente lo ha proposto personalmente, violando la norma che impone l’assistenza e la sottoscrizione obbligatoria di un avvocato cassazionista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10713 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AUGUSTA il 21/12/1979
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME chiedendo la rivalutazione delle istanze.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025