Ricorso Personale Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso panorama della giustizia penale, le norme procedurali rappresentano i binari entro cui deve muoversi l’azione legale. Ignorarle può portare a conseguenze drastiche, come la chiusura anticipata del processo senza un esame del merito. Un esempio lampante di questa regola è il ricorso personale in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di impugnare tale provvedimento presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Il punto cruciale della vicenda risiede nel fatto che l’atto di ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato stesso, senza l’assistenza e la firma di un difensore abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni della Decisione: Il Ruolo Cruciale del Difensore nel ricorso personale cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto inappellabile. La decisione si basa sulla violazione di una norma cardine del processo penale di legittimità: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce chiaramente che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo.
La Corte ha evidenziato che la sottoscrizione personale dell’imputato rende l’atto proposto da un “soggetto privo di legittimazione”. La legittimazione a ricorrere in Cassazione, infatti, non appartiene alla parte personalmente, ma è conferita dalla legge esclusivamente al suo difensore qualificato. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicità e professionalità, data la complessità delle questioni trattate dinanzi alla Suprema Corte, che è un giudice di legittimità e non di merito.
In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha applicato anche l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro, non essendo state ravvisate ragioni per un eventuale esonero.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una scelta, ma un requisito indispensabile imposto dalla legge. Il tentativo di un ricorso personale in Cassazione, anche se motivato da ragioni comprensibili, è destinato a fallire, comportando non solo la mancata valutazione del merito delle proprie ragioni, ma anche una condanna a sanzioni economiche significative. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del sistema giudiziario, specialmente nei suoi gradi più alti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione firmandolo personalmente?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di specifico mandato difensivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte ha stabilito che l’imputato era privo di legittimazione?
Perché, firmando personalmente l’atto, l’imputato non ha rispettato il requisito di legge che conferisce solo a un difensore abilitato la facoltà (e quindi la legittimazione) di proporre ricorso per cassazione in materia penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 788 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a UDINE il 20/04/1985
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall’imputato personalmente, in violazione del disposto dell’art. 613 cod. proc. pen..
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024
Il consigli re relatore
La Presidente