Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46538 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
trafn avvigifilpiaì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre personalmente per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 1° giugno 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica, fatto commesso il 1° novembre 2019, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida a due motivi con cui censura vizio di motivazione:
la giustificazione della condanna sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria;
la pena sarebbe eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti.
Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell’imputato avverso sentenza adottata successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già – assai condivisibilmente – ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.