Ricorso Personale Cassazione: La Fine di un’Era e le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma è regolato da norme procedurali precise che ne garantiscono l’ordine e l’efficacia. Una di queste regole, spesso sottovalutata, riguarda le modalità di presentazione delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso personale cassazione da parte dell’imputato non è più ammesso nel nostro ordinamento. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le pesanti conseguenze per chi ignora tale divieto.
Il caso in esame: un ricorso presentato senza avvocato
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia. L’imputato, insoddisfatto della decisione, ha scelto di impugnarla presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, apparentemente un esercizio del proprio diritto di difesa, si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La decisione della Corte sul ricorso personale cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la celebrazione di un’udienza formale e senza la partecipazione delle parti, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze dell’imputato, fermandosi alla verifica del requisito formale relativo alla presentazione dell’atto.
Le conseguenze economiche della declaratoria
Oltre alla delusione per non aver ottenuto una revisione del caso, la decisione ha avuto un impatto economico significativo per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una cospicua somma, determinata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: la riforma dell’art. 613 c.p.p.
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103 del 2017). Questa norma, nella sua attuale formulazione, stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge ha quindi eliminato la facoltà, precedentemente concessa all’imputato, di presentare personalmente l’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. La ratio della norma è quella di assicurare un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sulla ricostruzione dei fatti ma esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
Conclusioni: l’importanza cruciale del difensore tecnico
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza fondamentale del ruolo del difensore tecnico nel processo penale, specialmente nelle fasi più complesse come il giudizio di Cassazione. La normativa vigente ha inteso filtrare l’accesso alla Suprema Corte, riservandolo a impugnazioni tecnicamente fondate e redatte da professionisti qualificati. L’imputato che agisce autonomamente non solo si priva di una difesa competente, ma rischia di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con pesanti conseguenze economiche. La scelta di un avvocato non è solo una garanzia di difesa, ma un requisito indispensabile per navigare correttamente le complesse acque della procedura penale.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
L’importo della sanzione da versare alla Cassa delle ammende viene determinato discrezionalmente dal giudice. Nel caso specifico analizzato dall’ordinanza, la somma è stata fissata in 3.000 euro, ritenuta congrua dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
dato AVV_NOTAIO alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da COGNOME NOME contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Foggia del 1 luglio 2024 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO sigliere estensore
Il Presi,cle)te