Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
–NOME – ewise- ti udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ha impugnato personalmente la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli il 12 dicembre 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto l’imputata responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 27 maggio 2020, in conseguenza condannandola alla pena pecuniaria stimata di giustizia.
La Corte di appello di Napoli con ordinanza dell’Il aprile 2024 ha convertito, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l’appello in ricorso per cassazione.
Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell’imputata avverso sentenza adottata successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già – condivisibilmente – ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto d difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2024.