Ricorso Personale Cassazione: I Rischi dell’Inammissibilità
Il ricorso personale in Cassazione rappresenta un errore procedurale grave che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale della procedura penale, offrendo uno spunto per comprendere l’importanza della difesa tecnica specializzata nei giudizi di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per un reato di lieve entità relativo agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti), decideva di impugnare la sentenza. Tuttavia, invece di avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, l’imputato presentava il ricorso personalmente.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in una camera di consiglio e ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Personale in Cassazione è Vietato
La motivazione della Corte, seppur sintetica, si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale. Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di ‘legittimità’. In questa sede, non si riesaminano i fatti, ma si valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e rispettato le norme procedurali.
Data la tecnicità e la complessità dei motivi che possono essere sollevati, la legge (in particolare, l’art. 613 del codice di procedura penale) impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso personale in cassazione da parte dell’imputato è escluso. La norma mira a garantire un’adeguata qualità tecnica dell’impugnazione, evitando che la Corte sia investita di questioni irrilevanti o mal formulate e assicurando la piena effettività del diritto di difesa.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione: è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ legale in questa fase processuale non solo è inefficace, ma è anche controproducente. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze economiche di un errore procedurale di questo tipo. Oltre a vedersi preclusa la possibilità di un esame nel merito della propria impugnazione, il ricorrente subisce una condanna economica, che nel caso di specie ammonta a tremila euro più le spese processuali. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi temerari o palesemente inammissibili che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente proposto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza un avvocato?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Ciò significa che la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma stabilita è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOMECUI 05DOPOU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16545/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato che, dunque, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.