Ricorso personale Cassazione: perché è inammissibile senza avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale in Cassazione da parte dell’imputato non è più ammesso. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata direttamente da un soggetto condannato per ricettazione, poiché priva della sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino. A seguito di un accordo tra le parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’ previsto dall’art. 444 c.p.p.), un imputato veniva condannato per il reato di ricettazione in concorso. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di impugnare la sentenza presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione. Il ricorso risultava depositato in data successiva al 3 agosto 2017, una data cruciale per la modifica delle regole procedurali.
La Decisione sul ricorso personale cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha agito de plano, ovvero senza la necessità di una formale udienza, data l’evidenza del vizio procedurale. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di inammissibilità riscontrati.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso per cassazione.
La Corte ha sottolineato che, a partire da quella data, ogni ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Poiché il ricorso in esame era stato depositato nel novembre 2017, e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma, ma era stato proposto personalmente dall’imputato, esso risultava privo di un requisito fondamentale di ammissibilità.
Si è configurato un ‘difetto di legittimazione’, che ha permesso alla Corte di procedere con una declaratoria di inammissibilità in forma semplificata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma in modo netto e inequivocabile l’attuale assetto normativo in materia di impugnazioni dinanzi alla Suprema Corte. Per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in ambito penale, è imprescindibile avvalersi dell’assistenza di un legale specializzato e abilitato. La presentazione di un ricorso personale in cassazione non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve da monito sulla necessità di rispettare scrupolosamente le forme e i requisiti procedurali, la cui violazione preclude qualsiasi esame nel merito delle proprie ragioni.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, il ricorso in Cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
La regola che impone l’assistenza di un difensore cassazionista si applica anche ai ricorsi contro sentenze di patteggiamento?
Sì, la regola ha portata generale. Il caso esaminato riguardava proprio un ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), e la Corte ha dichiarato l’inammissibilità senza fare distinzioni, confermando che l’obbligo del difensore qualificato vale per tutti i ricorsi penali in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
letto il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall’imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell’imputato in cessazione).
Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 luglio 2024
Il Consiglie COGNOME estensore
Il Presidente