Ricorso Personale in Cassazione: Una Strada Sempre Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale in Cassazione non è consentito. Anche quando un imputato decide di agire in prima persona, senza l’ausilio di un legale, la legge pone una barriera invalicabile, dettata dalla specificità e dalla complessità del giudizio di legittimità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, tuttavia, non è stato firmato da un avvocato, ma è stato proposto personalmente dalla parte interessata. Questo dettaglio procedurale, apparentemente secondario, si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
La Regola sull’inammissibilità del Ricorso Personale in Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. La decisione si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
L’obbligo della difesa tecnica specializzata non è un mero formalismo. Come sottolineato dalle Sezioni Unite della stessa Corte nella celebre sentenza “Aiello” del 2017 (n. 8914/2018), questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione. La ragione è da ricercarsi nella “peculiare natura e nell’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità”. In altre parole, il dibattito davanti alla Cassazione non verte sui fatti, ma su questioni di diritto puro, che richiedono una competenza e una preparazione che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha agito in modo lineare e consequenziale. Una volta accertato che il ricorso era stato presentato personalmente dall’imputata, e non da un difensore abilitato, non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile.
I giudici hanno richiamato la normativa vigente (art. 613 c.p.p.) e la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, che ha eliminato ogni dubbio interpretativo. L’inammissibilità è stata dichiarata senza ulteriori formalità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze automatiche, previste dall’articolo 616 del codice: la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito chiaro: il “fai da te” processuale non è ammesso nel giudizio di Cassazione. La legge impone la presenza di un avvocato specializzato non per limitare il diritto di difesa, ma per garantirne l’effettività in un contesto di alta tecnicità giuridica. Chi intende impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un professionista iscritto all’albo speciale, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni economiche. Questa regola tutela la funzione stessa della Corte di Cassazione, assicurando che il dibattito si concentri su questioni di diritto qualificate e pertinenti.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, non è possibile. La legge richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un imputato presenta comunque un ricorso personale in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché è necessaria l’assistenza di un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha specificato che questa regola è dovuta alla natura peculiare e all’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità, che richiede competenze legali specifiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35998 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
avo-He-p– udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; / –
letto il ricorso proposto da ricorso personale da NOME COGNOME avverso la s epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell RAGIONE_SOCIALEzione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017,-dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato live complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissib riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codic che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defi nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 12/7/2024.