Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18489 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MATERA
dato avviso alle parti; !
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Matera quale giudice dell’esecuzione;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entra vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modific l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cas deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti n speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violaz degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra ne discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione de facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualific professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di leg rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a no dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa co all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una som favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente