Ricorso Personale in Cassazione: Quando il ‘Fai da Te’ Costa Caro
Presentare un ricorso personale in Cassazione può sembrare una via per far valere le proprie ragioni direttamente, ma la legge è chiara: è una strada impercorribile che porta a conseguenze economiche significative. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un detenuto e condannandolo al pagamento delle spese e di una pesante sanzione. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Detenzione Domiciliare
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto, recluso presso la Casa circondariale di Agrigento, di ottenere il differimento della pena per infermità, chiedendo di poter scontare la pena in detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, tuttavia, aveva respinto la sua istanza.
Contro questa decisione, il detenuto decideva di agire in prima persona, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione per chiedere una rivalutazione del suo caso.
La Decisione della Cassazione: Un Focus sul Vizio di Forma del Ricorso Personale
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito della richiesta del detenuto. L’esame si è fermato a un aspetto puramente procedurale: le modalità di presentazione del ricorso.
I Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, non perché le ragioni del ricorrente fossero infondate, ma per un “difetto di legittimazione”. In parole semplici, il detenuto non aveva il potere di presentare l’atto da solo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che i ricorsi in Cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
Il ricorso personale presentato dal detenuto viola direttamente questa disposizione. La ratio della norma è garantire che l’accesso al giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo giuridico, sia mediato da un professionista qualificato, in grado di formulare le censure in modo corretto e pertinente.
Poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma e il ricorso è stato presentato violando la nuova disciplina, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria, condannandolo a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno specificato che non vi erano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale. Questa decisione sottolinea un messaggio cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’assistenza di un difensore tecnico non è un’opzione, ma un requisito indispensabile la cui mancanza comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche un significativo aggravio di costi.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un ricorso personale è, per legge, inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che escludano la sua colpa, viene anche condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Qual era l’oggetto della richiesta originale del ricorrente?
Il ricorrente aveva chiesto il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare a causa di una sua infermità. Questa richiesta era stata respinta in prima istanza dal Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l’istanza di differimento della pena per infermità nella forma delle detenzion domiciliare, proposta da NOME COGNOME, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo la rivalutazione dell’istanza, come proposta.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dop l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto i vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025