Ricorso personale in Cassazione: Obbligatoria la firma dell’avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso personale in Cassazione presentato direttamente dall’imputato, senza la firma di un avvocato iscritto all’apposito albo, è inammissibile. Questa decisione conferma la rigidità delle norme introdotte con la riforma del 2017, sottolineando la necessità di una difesa tecnica specializzata nel giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, invece di affidarsi a un legale abilitato al patrocinio in Cassazione, ha sottoscritto e presentato personalmente l’atto di impugnazione. Il ricorso sollevava due questioni principali: un vizio di motivazione relativo alla sanzione applicata e una presunta illegittimità costituzionale dell’articolo 613 del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta all’imputato di ricorrere personalmente.
La questione giuridica: il ricorso personale in Cassazione dopo la riforma
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Prima di tale riforma, era concessa all’imputato la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La nuova normativa ha eliminato questa possibilità, stabilendo che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte è stata chiamata a valutare se questa preclusione fosse compatibile con il diritto di difesa, anche alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. I giudici hanno chiarito che, essendo il ricorso stato proposto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, la sottoscrizione personale da parte dell’imputato lo rende automaticamente inammissibile. La rappresentanza tecnica da parte di un avvocato cassazionista è un requisito inderogabile, anche qualora il ricorrente fosse egli stesso un avvocato.
La Corte ha inoltre affrontato la questione della compatibilità con le norme europee, in particolare con l’articolo 6 della CEDU, che riconosce il diritto dell’accusato a difendersi da sé. Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha già stabilito che tale diritto si esplica pienamente nei giudizi di merito (primo grado e appello), dove si contribuisce alla ricostruzione dei fatti. Il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, invece, ha una natura prettamente tecnica, finalizzata a verificare la corretta applicazione della legge. Pertanto, l’obbligo di una difesa specializzata non viola i diritti fondamentali, ma garantisce l’adeguato livello tecnico necessario per questo tipo di giudizio.
Infine, non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, la Corte lo ha condannato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è consentito solo attraverso il filtro di una difesa tecnica qualificata. La scelta del legislatore di eliminare il ricorso personale mira a elevare la qualità dei ricorsi, deflazionando il carico della Suprema Corte con atti che rispettino i complessi requisiti tecnici del giudizio di legittimità. Per gli imputati, la lezione è chiara: per impugnare una sentenza di condanna in Cassazione è indispensabile e non eludibile rivolgersi a un avvocato cassazionista.
Dopo la riforma del 2017, un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., eliminando la possibilità per l’imputato di presentare ricorso personalmente. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
L’obbligo di avere un avvocato cassazionista viola il diritto di difendersi da soli garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo?
Secondo la Corte di Cassazione, no. Il diritto di autodifesa è pienamente garantito nei giudizi di merito (primo e secondo grado). Il giudizio di Cassazione, avendo natura di controllo di legittimità e non di riesame dei fatti, richiede una competenza tecnica specifica che giustifica l’obbligatorietà del difensore specializzato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione presentato personalmente e dichiarato inammissibile?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, in assenza di prove che dimostrino una mancanza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/07/1979
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dat -9-~94&e – aRe-Ra 42t -i;- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Trabelsi COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.30971990, deducendo con il primo motivo d ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secon illegittimità costituzionale e contrasto con la normativa europea, dell’art. 613 cod. proc. nella parte in cui preclude all’imputato la facoltà di ricorre per cassazione personalmente.
Il ricorso, proposto;ddopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l’art. 1, comma 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando l possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscr dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, semp necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell’interessato ( Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007; Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011 Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d’altronde, chiarito, in giurisprudenza, c il principio dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, p se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia d diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: norma quest’ultima che implica l’obbli assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricost del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e n anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 d 29/03/2007, Rv. 236734).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), all condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente