Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dat -9-~94&e – aRe-Ra 42t -i;- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.30971990, deducendo con il primo motivo d ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio e, con il secon illegittimità costituzionale e contrasto con la normativa europea, dell’art. 613 cod. proc. nella parte in cui preclude all’imputato la facoltà di ricorre per cassazione personalmente.
Il ricorso, proposto;ddopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l’art. 1, comma 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando l possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscr dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, semp necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell’interessato ( Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007; Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011 Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d’altronde, chiarito, in giurisprudenza, c il principio dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, p se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia d diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: norma quest’ultima che implica l’obbli assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricost del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e n anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 d 29/03/2007, Rv. 236734).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), all condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente