Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R
I
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze il 9-10 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso.
Il ricorrente si affida a due motivi con cui censura, rispettivamente, violazione di legge (art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e vizio di motivazione, in quanto, a suo avviso, sussisterebbero i requisiti per l’accoglimento dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell’imputato avverso sentenza adottata successivamente all’entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, rincipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
Ed è appena il caso di rammentare che le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già – assai condivisibilmente, ad avviso del Collegio – ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità va pronunciata «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023.