Ricorso personale in Cassazione: Perché è Inammissibile senza un Avvocato Cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, spesso ignorato dai non addetti ai lavori: la presentazione di un ricorso personale in Cassazione è destinata all’inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio di un difensore specializzato, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (Legge n. 103/2017).
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Direttamente dal Condannato
Il caso in esame nasce dalla decisione di un condannato di impugnare personalmente un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. L’uomo, ritenendo di poter far valere le proprie ragioni direttamente davanti alla Suprema Corte, ha redatto e depositato il ricorso senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
Questo atto, sebbene espressione di un diritto di difesa percepito come assoluto, si è scontrato con le rigide regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
La Normativa Chiave: Le Modifiche della Legge n. 103/2017
Il punto centrale della questione risiede nella Legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Questa normativa ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La nuova formulazione prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio della norma è quella di garantire un filtro tecnico e qualificato, evitando che la Corte venga sommersa da ricorsi infondati o privi dei requisiti di legge, e assicurando al contempo una difesa tecnicamente adeguata al ricorrente.
L’Analisi della Corte sul ricorso personale in Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha applicato in modo rigoroso la nuova normativa. I giudici hanno osservato che sia il provvedimento impugnato (l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza) sia il ricorso stesso erano successivi alla data di entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, la regola che impone il patrocinio di un difensore cassazionista era pienamente applicabile.
La Corte ha inoltre precisato un aspetto importante: anche se un avvocato avesse apposto la propria firma “per accettazione” del mandato o per autenticare la firma del ricorrente, l’atto sarebbe rimasto comunque inammissibile. Questo perché tali firme non conferiscono al legale la “titolarità” dell’atto di impugnazione, che rimane un ricorso personale in Cassazione, redatto e voluto dalla parte e non dal suo difensore tecnico.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica delle norme procedurali. Il legislatore del 2017 ha voluto riservare il giudizio di cassazione a questioni di pura legittimità, che richiedono una competenza tecnica specifica. La sottoscrizione del difensore cassazionista non è una mera formalità, ma l’attestazione che il ricorso è stato vagliato da un professionista qualificato, che ne assume la paternità e la responsabilità tecnica.
La declaratoria di inammissibilità non è solo una sanzione processuale, ma una conseguenza logica di questa impostazione. Il ricorso personale è considerato un atto giuridicamente inesistente ai fini del giudizio di legittimità. A seguito di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
le conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione chiara: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di cassazione, il “fai da te” non è ammesso. La complessità delle norme e la specificità del giudizio di legittimità rendono indispensabile l’assistenza di un difensore specializzato. Affidarsi a un avvocato cassazionista non è solo un’opzione, ma un requisito imprescindibile per accedere alla Corte Suprema, la cui violazione comporta conseguenze processuali ed economiche severe.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La sottoscrizione di un avvocato ‘per accettazione’ del mandato sul ricorso redatto dalla parte rende l’atto valido?
No, la Corte ha chiarito che la sottoscrizione ‘per accettazione’ non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto, che rimane personale del ricorrente e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA dì TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indicata in epigrafe il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2 data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è es facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalm ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni c sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo spec Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; S U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la na personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legal sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazi mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribu difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., intro dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di c anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.