Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONTECCHIO EMILIA il 17/02/1981
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difepsore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in
vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non
vi provveda personalmente», s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’al
speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la
questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., com modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione
degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazion professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittim rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere NOME
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