Ricorso Personale Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato
Presentare un ricorso personale cassazione è ancora possibile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, ormai consolidato da alcuni anni: per adire la Suprema Corte è indispensabile l’assistenza di un avvocato specializzato. In assenza di tale requisito, l’esito è segnato: l’inammissibilità dell’atto e la condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto, condannato in via definitiva, di ottenere l’applicazione della disciplina della “continuazione” tra i reati per cui era stato giudicato. Questa richiesta, disciplinata dall’articolo 671 del codice di procedura penale, mira a unificare le pene per reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ottenendo così un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Contro questa decisione, l’interessato decideva di appellarsi direttamente alla Corte di Cassazione, redigendo e presentando il ricorso personalmente, senza l’ausilio di un legale.
La Decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della richiesta di continuazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non ha valutato se la richiesta fosse fondata o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto di impugnazione. L’esito è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso Personale Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un preciso dato normativo. Con la legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), è stata introdotta una modifica cruciale al codice di procedura penale. In particolare, l’articolo 610, comma 5-bis, stabilisce che qualsiasi ricorso per cassazione, avverso qualunque tipo di provvedimento, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Questo principio, entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha di fatto eliminato la possibilità per l’imputato o il condannato di presentare personalmente ricorso. La Corte ha richiamato la storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017) che ha definitivamente chiarito la portata di questa norma, specificando che la sanzione dell’inammissibilità si applica a tutti i ricorsi presentati senza la firma del difensore abilitato.
Inoltre, la Corte ha giustificato la condanna alla sanzione pecuniaria aggiuntiva (i tremila euro) sottolineando che, a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore della legge, l’errore commesso dal ricorrente non può più essere considerato scusabile. La norma è ormai consolidata e la sua ignoranza configura un profilo di colpa che giustifica l’applicazione della sanzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fermo della procedura penale: il filtro tecnico per l’accesso al giudizio di legittimità è invalicabile. Il ricorso personale cassazione non è più uno strumento ammesso dall’ordinamento. La ragione di questa scelta legislativa risiede nella necessità di garantire che i ricorsi presentati alla Suprema Corte siano tecnicamente ben formulati, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto e non di fatto, per evitare di congestionare la Corte con impugnazioni infondate o mal poste.
Per qualsiasi cittadino che intenda contestare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, è quindi imprescindibile rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare la via del ricorso “fai-da-te” non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della legge n. 103 del 2017, ogni ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di tremila euro oltre alle spese processuali?
La Corte ha ritenuto che l’errore del ricorrente fosse dovuto a colpa. Essendo passati diversi anni dall’entrata in vigore della legge che impone la firma dell’avvocato, l’ignoranza di tale norma non è più scusabile e giustifica l’applicazione di una sanzione economica aggiuntiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 29/06/1985
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
[dato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
che NOME ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO
che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimi avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev’essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consialiere estensore
Il Presidente