Ricorso Personale Cassazione: La Guida Completa all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere una regola cardine della procedura penale: l’impossibilità di presentare un ricorso personale cassazione. La decisione evidenzia come un errore formale, ovvero la mancata assistenza di un difensore tecnico, possa precludere l’esame nel merito di una questione e comportare conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dal Permesso Premio alla Suprema Corte
La vicenda ha origine dalla richiesta di un permesso premio avanzata da un detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo del soggetto. Non accettando tale decisione, l’interessato decideva di impugnare il provvedimento, presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.
L’Errore Fatale: Il Ricorso Personale in Cassazione e la Norma
L’esito del ricorso era segnato in partenza. La Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile utilizzando una procedura accelerata, detta “de plano”, riservata ai casi di manifesta infondatezza o inammissibilità. La ragione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: la violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. Il tentativo del ricorrente di agire autonomamente si è scontrato con questo sbarramento procedurale invalicabile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Oltre le Spese Processuali
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di effetti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze economiche dirette per chi ha proposto il ricorso:
1.  Condanna al pagamento delle spese processuali: un effetto automatico della soccombenza.
2.  Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha determinato un importo di tremila euro. Questa sanzione viene irrogata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2000, ha chiarito la legittimità di tale meccanismo, che mira a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono concise e si fondano su un unico, decisivo, punto di diritto. Il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato dopo l’entrata in vigore della riforma che ha reso obbligatoria la difesa tecnica per i ricorsi in Cassazione. Tale modalità di presentazione viola in modo insanabile l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, rendendo l’impugnazione irricevibile.
La Corte sottolinea che, data la palese inammissibilità, era giustificato l’utilizzo della procedura semplificata “de plano”. La conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria non è una scelta discrezionale, ma un’applicazione diretta e obbligatoria dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendoci alcun elemento per giustificare l’errore del ricorrente.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, il “fai-da-te” non è ammesso. La figura del difensore tecnico non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità imposto dalla legge per garantire la qualità tecnica degli atti e il corretto funzionamento della giustizia ai suoi massimi livelli. Ignorare questa regola non solo impedisce che la propria istanza venga esaminata, ma espone anche a sanzioni economiche di rilievo, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un ulteriore pregiudizio.
 
È possibile presentare un ricorso personale alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per essere stato presentato personalmente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso e perché è stata applicata?
In questo specifico caso, la sanzione è stata determinata in tremila euro. È stata applicata perché, secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, in mancanza di elementi che giustifichino l’errore, la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità si presume, giustificando così l’imposizione di una sanzione pecuniaria.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7915  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avvfio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in materia di permesso premio GLYPH avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensr dell’art. 610, comma . 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023