Ricorso personale Cassazione: perché la firma dell’avvocato è obbligatoria
Presentare un ricorso personale Cassazione oggi rappresenta un errore procedurale fatale che conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha confermato un orientamento ormai consolidato che limita l’accesso alla giurisdizione di legittimità ai soli professionisti qualificati.
Il caso del ricorso presentato senza difensore
Un cittadino ha proposto autonomamente un’impugnazione avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello. L’atto è stato redatto e depositato direttamente dall’interessato, senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Questa scelta ha innescato il vaglio di ammissibilità da parte della settima sezione penale.
La normativa sul ricorso personale Cassazione
Il fulcro della questione risiede nella modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima della riforma del 2017, esistevano margini che consentivano all’imputato di agire autonomamente in determinate circostanze. Tuttavia, il legislatore ha scelto di professionalizzare ulteriormente il giudizio di legittimità, eliminando tale facoltà per garantire che i motivi di ricorso siano articolati secondo i rigorosi canoni tecnici richiesti dalla Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di forma prescritti dalla legge. Poiché l’atto era privo della firma di un avvocato cassazionista, la Corte non ha potuto procedere all’esame dei motivi di doglianza, limitandosi a rilevare il vizio genetico dell’impugnazione. Oltre all’inammissibilità, è scattata la condanna pecuniaria per il ricorrente, come previsto dal sistema sanzionatorio volto a scoraggiare ricorsi impropri.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 613 c.p.p., come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. I giudici hanno richiamato la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale ha chiarito definitivamente che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte. La necessità della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale non è un mero formalismo, ma una condizione di validità dell’atto finalizzata a filtrare le impugnazioni e assicurare la qualità tecnica del dibattito giuridico in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal provvedimento evidenziano che l’inosservanza delle regole sulla sottoscrizione dell’atto comporta conseguenze gravose per il cittadino. Non solo il diritto di difesa non viene esercitato nel merito, ma si subisce una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa (quattromila euro) verso la Cassa delle Ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di rivolgersi a specialisti del diritto penale abilitati alle giurisdizioni superiori per evitare che un errore di forma precluda definitivamente la possibilità di ottenere giustizia.
Posso scrivere e firmare da solo un ricorso per la Cassazione?
No, la legge attuale impedisce all’imputato di presentare personalmente il ricorso. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Cosa accade se presento un ricorso senza la firma di un cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non leggerà nemmeno le tue ragioni e verrai condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché è stata eliminata la possibilità del ricorso personale?
La riforma del 2017 ha voluto garantire che i ricorsi siano redatti con un alto livello di competenza tecnica, data la complessità del giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49878 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato, persenalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata.
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell’imputato. Interpretando dett norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente