Ricorso Persona Offesa: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, in particolare riguardo al ricorso persona offesa contro un provvedimento di archiviazione. La decisione sottolinea un requisito fondamentale: la necessità della sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità dell’atto. Analizziamo insieme questo caso per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Denuncia all’Archiviazione
La vicenda ha origine dalla denuncia sporta da un cittadino, in qualità di persona offesa, per un reato commesso da ignoti. A seguito delle indagini preliminari, il procedimento veniva archiviato con un decreto del Tribunale competente. Ritenendo ingiusta tale decisione, la persona offesa decideva di contestarla, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
L’Errore Formale nel Ricorso Persona Offesa
L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava un vizio formale che si sarebbe rivelato fatale: era stato sottoscritto personalmente dalla parte offesa. Sebbene l’intento fosse quello di far valere le proprie ragioni, questa modalità di presentazione del ricorso si scontra con una precisa norma procedurale che regola l’accesso alla Suprema Corte, specialmente in un contesto delicato come l’impugnazione di un decreto di archiviazione da parte della vittima del reato.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Principio di Diritto Consolidato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18015/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La motivazione si fonda su un principio di diritto consolidato, già espresso in modo definitivo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47473 del 2007. Secondo tale principio, il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della persona offesa contro un provvedimento di archiviazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Corte ha specificato che la sottoscrizione personale dell’imputato (o, in questo caso, della persona offesa) non è sufficiente a soddisfare questo requisito. La legge impone la cosiddetta “difesa tecnica”, ovvero l’assistenza di un professionista qualificato, per garantire che l’atto di impugnazione sia redatto nel rispetto delle complesse regole tecniche del giudizio di legittimità. La mancanza di questa firma qualificata costituisce un vizio insanabile che porta direttamente a una declaratoria di inammissibilità, da pronunciarsi senza particolari formalità procedurali.
Le Conclusioni: Regole Formali e Conseguenze Pratiche
La decisione in esame è un monito importante sull’importanza del rispetto delle norme procedurali. Quello che potrebbe apparire come un mero cavillo formale – la firma sull’atto – è in realtà espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento: la necessità di una difesa tecnica qualificata nei giudizi più complessi. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la delusione di non vedere esaminate le proprie ragioni, ma anche una condanna economica. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, infatti, l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso dimostra in modo inequivocabile che, per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto dinanzi alla Suprema Corte, è indispensabile affidarsi a un avvocato esperto.
Una persona offesa può presentare personalmente un ricorso per cassazione contro un decreto di archiviazione?
No. L’ordinanza stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro il provvedimento di archiviazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Qual è la conseguenza se il ricorso della persona offesa non è firmato da un avvocato abilitato?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È necessaria una procura speciale ‘ad hoc’ per l’avvocato che firma il ricorso per conto della persona offesa?
No. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (Sez. Un., n. 47473/2007) precisa che non è necessario il conferimento di una procura speciale ‘ad hoc’, ma è sufficiente che il difensore sia stato regolarmente nominato e sia iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZ:A ekse
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Casalincontrada il DATA_NASCITA, parte offesa nel procedimento a carico di ignoti avverso il decreto dell’8 ottobre 2016 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto reso l’8 ottobre 2016 dal Tribunale di Chieti, che ha disposto l’archiviazione del procedimento incardinato a seguito della denuncia sporta dall’attuale ricorrente;
che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, avuto riguardo al principio di dritto secondo il quale “il ricorso per
cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, ch sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore d( procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.” (così Sez. Un., n. 47473 del 27.09.2007, COGNOME, Rv. 237854; Sez. 6, n. 2330 del 15.01.2014, Rv. 258256; Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Rv. 269739);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente