Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa:
NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Velletri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria difensiva proposta dall’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, t/
comunque, rigettare il ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, persona offesa da: reati, si chiede l’annullamento della sentenza emessa il 15 aprile 2023 dal giudice le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine al reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fat non è previsto dalla legge come reato.
2. Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. co proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, si chiede l’annullamento della sentenza, per vizi in rito e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente esamina l’iter di un complesso rapporto professionale intercorso tra l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore il predetto COGNOME e gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE della predetta società, in un giudizio che aveva opposto la RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO per il pagamento di spettanze professionali, contesto in cui vanno collocati i reati di calunnia e uso di atto falso che, secondo la persona offesa, erano ravvisabili nelle dichiarazioni dei predetti professionisti sull’accesso al fascicolo processuale da parte dell’AVV_NOTAIO e sulla creazione e uso di una quietanza di pagamento delle spettanze del predetto.
In particolare, il ricorrente denuncia: la nullità del procedimento, ai sensi degli articoli 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen. e per l’effetto anche della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., poiché a seguito della presentazione di opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri e in seguito a fissazione dell’udienza, i giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere omettendo qualunque avviso di fissazione dell’udienza alla parte offesa che non aveva, peraltro, mai ricevuto avviso della emissione del decreto penale di condanna. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 507, 101 e 419 cod. proc. pen. per l’omessa assunzione della prova documentale costituita dall’esposto prodotto dal COGNOME in merito alla calunnia in suo danno. I successivi motivi, dal terzo al decimo, denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omissione, sulle ragioni di inattendibilità delle prove allegate dal NOME e, in particolare, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici del periodo in sarebbe intervenuta la sottoscrizione della falsa quietanza prodotta in relazione al
reato di cui all’art. 489 cod. pen. e sulla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti in cui l’AVV_NOTAIO aveva patrocinato la RAGIONE_SOCIALE; sul contenuto, grafico e concettuale, di tale atto; sull’uso dello scanner per compilarla; sulle PEC intercorse tra le parti; sulle modalità di pagamento in contanti, mediante acquisizione di estratti conto bancari scritture contabili e bilanci della RAGIONE_SOCIALE e, infine, sulla valenza giuridica della cd. quietanza di pagamento.
3.In data 15 febbraio 2024 il ricorrente, previa revoca dell’AVV_NOTAIO, ha depositato nuova nomina dell’AVV_NOTAIO che, successivamente, ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni ma, in primo luogo, perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ovvero NOME COGNOME, ancorché AVV_NOTAIO e cassazionista e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, invece, non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, resa in relazio all’ordinanza di archiviazione che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.” (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007, COGNOME, Rv. 237854), principio al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico.
Non rileva che il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dalla persona offesa che assommi su di sé la qualifica di AVV_NOTAIO legittimato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come appunto nel caso di specie.
Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv. 262457).
Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell’art. 613 cod. proc. pen., a mente della quale, fatta eccezione delle parti processuali in senso tecnico, il ricorso
per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo, non valendo in ambito penale, in ragione della natura degli interessi coinvolti, il disposto dettato dall’art. 86 cod. proc. civ., che legitt l’esercizio dello ius postulandi da parte di colui che abbia “la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”; il che si correla, del resto, all’ulteriore princip ordine generale, in forza del quale le regole dettate dal codice cli rito civile in tema di rappresentanza processuale rilevano unicamente nei limiti in cui sono specificamente richiamate da una norma processuale penale o comunque di legge ordinaria (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, COGNOME ed altro, Rv. 260894).
Come anticipato, nel caso in esame il ricorso proposto è stato sottoscritto dalla persona offesa NOME COGNOME, che è AVV_NOTAIO cassazionista, ma che in proprio non può sottoscriverlo, per le ragioni innanzi illustrate, e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, come rilevato nella memoria prodotta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riscontrata dal Collegio, non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una mancanza che attiene all’atto introduttivo in sé, quindi al momento genetico dell’impugnazione, e che non può essere superata dalla intervenuta nomina dell’AVV_NOTAIO, abilitato al patrocinio in cassazione.
2.Conclusivamente, va, inoltre, rilevato che non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi degli aritt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2 cod. proc. pen., non essendo “parte” del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv. 279832).
3.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Presidente